Art. 4

In vigore dal 14 mar 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77. (3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12. (4) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 75. ALLEGATO 1. Alla lettera a), punto 1, nella colonna di destra i termini «Grecia, Spagna» sono sostituiti da «Grecia, Spagna (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)». 2. Alla lettera a), punto 4, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna». 3. Alla lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna». 4. Alla lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini «Grecia, Spagna». 5. Alla lettera a), punto 15, la colonna di destra è modificata come segue: «Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira)». 6. Alla lettera b), punto 1, nella colonna di destra è cancellato il termine «Italia». 7. Alla lettera c) è soppresso il punto 4. 8. Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente: «Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1996:15:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo