Art. 4
In vigore dal 14 mar 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.
(2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77.
(3) GU n. L 305 del 21. 10. 1992, pag. 12.
(4) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 75.
ALLEGATO
1. Alla lettera a), punto 1, nella colonna di destra i termini «Grecia, Spagna» sono sostituiti da «Grecia, Spagna (Andalucía, Cataluña, Extremadura, Murcia, Valencia)».
2. Alla lettera a), punto 4, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna».
3. Alla lettera a), punti 7, 8 e 9, nella colonna di destra è cancellato il termine «Spagna».
4. Alla lettera a), punto 11, nella colonna di destra sono cancellati i termini «Grecia, Spagna».
5. Alla lettera a), punto 15, la colonna di destra è modificata come segue:
«Spagna (Granada e Malaga), Portogallo (Alentejo, Algarve e Madeira)».
6. Alla lettera b), punto 1, nella colonna di destra è cancellato il termine «Italia».
7. Alla lettera c) è soppresso il punto 4.
8. Alla lettera d), punto 1, il testo della colonna di destra è sostituito dal testo seguente:
«Danimarca, Finlandia, Francia (Bretagna), Irlanda, Portogallo (Azzorre), Svezia, Regno Unito».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1996:15:oj#art-4