Art. 2

In vigore dal 13 mar 1996
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di confermare l'osservanza dell', punti da 1 a 8. La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a carico degli Stati membri di comunicare, entro il 31 dicembre 1990, l'8 agosto 1995 e il 15 novembre 1996, le misure adottate per adeguarsi alle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE e 96/2/CE.
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