Art. 4

In vigore dal 21 feb 1996
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 18. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1. ALLEGATO Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati come segue: 1. Nell'allegato I: 1.1. Nella parte A «Antibiotici», alla voce E 716 «Salinomicina-sodica», e nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», alla voce E 766 «Salinomicina sodica», il testo che figura nella colonna «Denominazione chimica, descrizione» è sostituito ogni volta dal testo seguente: «C42H69O11Na (Sale sodico del polietere dell'acido monocarbossilico prodotto da Streptomyces albus) Tenore in Elaiofilina: meno di 42 mg per kg di Salinomicina-sodica Tenore in 17-epi-20-desossisalinomicina: meno di 40 g per kg di Salinomicina-sodica». 1.2. Nella parte I «Oligoelementi», il testo della voce E 2 «Iodio-I» è sostituito dal testo seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 1.3. Nella parte J «Fattori di crescita», alla voce E 851 «Olaquindox», il testo che figura nella colonna «Altre disposizioni» è sostituito dal testo seguente: «Somministrazione vietata almeno 4 settimane prima della macellazione. Quantità massima di polvere emessa durante le manipolazioni, determinata secondo il metodo Stauber Heubach (1): 0,1 ìg di olaquindox. Nell'etichetta degli additivi, delle premiscele e degli alimenti, indicare le norme di sicurezza e le avvertenze al fine di proteggere la salute degli operatori ed evitare, in particolare, ogni esposizione all'additivo, soprattutto mediante contatto ed inalazione, con la dicitura "Avvertenza: Rischio di fotoallergia nei soggetti predisposti"» (1) Riferimento bibliografico: Fresenius Z. Anal Chem (1984) 318:522-524, Springer Verlag 1984. . 2. Nell'allegato II: 2.1. Nella parte D «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose», sono aggiunte le seguenti voci: >SPAZIO PER TABELLA> 2.2. Nella parte O «Microrganismi», sono aggiunte le seguenti voci: >SPAZIO PER TABELLA>
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Art. 4 Direttiva (UE) 1996/7 — Testo vigente | Portale Normativo