Art. 14

In vigore dal 22 dic 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente L. ATIENZA SERNA (1) GU n. C 285 del 13. 10. 1994, pag. 9. (2) GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 2. (3) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1). (4) Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1). Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31). (2) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23. ALLEGATO A LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI IFREMER Boîte Postale 133 17390 La Tremblade France ALLEGATO B COMPETENZE E COMPITI DEL LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI Il laboratorio comunitario di riferimento ha le competenze ed i compiti seguenti: 1) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi delle malattie dei molluschi negli Stati membri, segnatamente mediante: a) la creazione e la conservazione di una collezione di vetrini istologici, ceppi o isolati dell'agente patogeno della malattia in questione, da mettere a disposizione dei laboratori riconosciuti negli Stati membri; b) l'organizzazione periodica di test comparativi comunitari delle procedure di diagnosi; c) la raccolta ed il raffronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati dei test effettuati nella Comunità; d) la caratterizzazione degli isolati dell'agente patogeno mediante i metodi più avanzati e più appropriati al fine di consentire una migliore comprensione dell'epizooziologia delle malattie; e) la conoscenza dei progressi compiuti in tutto il mondo in materia di sorveglianza, epizooziologia e prevenzione delle malattie; f) il mantenimento di un livello di conoscenze sull'agente patogeno della malattia tale da permettere una rapida diagnosi differenziale; 2) apportare un aiuto efficace all'identificazione dei focolai della malattia negli Stati membri mediante lo studio degli isolati dell'agente patogeno loro inviati per conferma della diagnosi, individuazione delle caratteristiche e studi epizooziologici; 3) facilitare la formazione o riqualificazione professionale degli esperti in diagnosi di laboratorio al fine di armonizzare le tecniche diagnostiche in tutta la Comunità; 4) collaborare, per quanto concerne i metodi diagnostici delle malattie esotiche, con i laboratori competenti dei paesi terzi in cui tali malattie sono diffuse. ALLEGATO C LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO PER LE MALATTIE DEI MOLLUSCHI BIVALVI > SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO D >SPAZIO PER TABELLA>
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