Art. 2

In vigore dal 15 dic 1995
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Quando gli Stati membri adottano tali diposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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