Art. 16

In vigore dal 8 dic 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 8 dicembre 1995. Per il Consiglio Il Presidente J. BORRELL FONTELLES (1) GU n. C 214 del 4. 8. 1994, pag. 12. (2) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 493. (3) GU n. C 397 del 31. 12. 1994, pag. 6. (4) GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1. (5) GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47. (1) GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1. ALLEGATO I VARIABILI E DEFINIZIONI 1. VARIABILI STATISTICHE a) Informazioni relative alle merci e ai passeggeri: - peso lordo in tonnellate delle merci; - tipo di carico, secondo la nomenclatura di cui all'allegato II; - descrizione delle merci, secondo la nomenclatura di cui all'allegato III; - porto dichiarante; - direzione del movimento, entrata o uscita; - per le entrate di merci: il porto di carico (il porto, cioè, in cui le merci sono state caricate sulla nave con la quale esse sono arrivate nel porto dichiarante) utilizzando i porti individuali dello Spazio economico europeo (SEE) descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV; - per le uscite di merci: il porto di scarico (il porto, cioè, in cui le merci devono essere scaricate dalla nave con la quale hanno lasciato il porto dichiarante) utilizzando i porti individuali del SEE descritti nell'elenco dei porti e, al di fuori del SEE, le zone costiere marittime descritte nell'allegato IV; - numero di passeggeri che cominciano o terminano una traversata. Per le merci trasportate in container o su unità roro, vanno rilevate le seguenti caratteristiche supplementari: - numero dei container con carico; - numero dei container senza carico; - numero di unità mobili (roro) con carico; - numero di unità mobili (roro) senza carico. b) Informazioni relative alle navi: - numero di navi; - tonnellate di portata lorda (deadweight) o stazza lorda delle navi; - paese o territorio di registrazione delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato V; - tipi di nave, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VI; - classe di grandezza delle navi, secondo la nomenclatura di cui all'allegato VII. 2. DEFINIZIONI a) «Container per trasporto»: elemento di un'attrezzatura da trasporto 1) di carattere durevole e, dunque, abbastanza solido da sopportare un uso prolungato; 2) concepito in maniera da agevolare il trasporto di merci da parte di uno o più modi di trasporto senza rottura del carico; 3) munito di accessori tali da consentire una sua rapida movimentazione e, in particolare, il suo trasferimento da un modo di trasporto ad un altro; 4) concepito in modo da essere caricato e scaricato; 5) della lunghezza di almeno 20 piedi. b) «Unità roro»: elemento montato su un dispositivo munito di ruote, destinato al trasporto di merci, come un autocarro o un rimorchio, che può essere condotto o rimorchiato su una nave. In questa definizione vengono compresi i rimorchi che appartengano ai porti o alle navi. Le nomenclature devono seguire la raccomandazione n. 21 della CEE-ONU «Codici di tipi di carico degli imballaggi e dei materiali da imballaggio». c) «Carico in contenitore»: contenitori con carico o senza carico imbarcati su navi che li trasportano per mare o da queste sbarcati. d) «Carico roro»: unità roro e merci (in contenitori, oppure no) in unità roro, che salgono su navi che le trasportano per mare o scendono da queste. e) «Tonnellaggio lordo di merci»: tonnellaggio delle merci trasportate, compresi gli imballaggi ma esclusa la tara dei contenitori e delle unità roro. f) «Tonellaggio di portata lorda (TPL)»: differenza espressa in tonnellate fra il dislocamento di una nave, consentito dal bordo libero estivo, in acqua con un peso specifico di 1,025 e il peso a vuoto della nave stessa, ossia il suo dislocamento senza carico, combustibile, lubrificante, acqua di zavorra, acqua fresca e acqua potabile contenuta in serbatoi, provviste soggette a consumo, passeggeri, equipaggio e loro effetti personali. g) «Stazza lorda»: la misura delle dimensioni totali di una nave determinata conformemente alla convenzione internazionale del 1969 sulla stazzatura delle navi mercantili. ALLEGATO II CLASSIFICAZIONE DEL TIPO DI CARICO >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III NOMENCLATURA DELLE MERCI La nomenclatura delle merci da utilizzare dovrà essere conforme alla NST/R (1) fino al momento in cui la Commissione, dopo essersi consultata con gli Stati membri, non ne deciderà la sostituzione. GRUPPI DI MERCI >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO IV ZONE COSTIERE MARITTIME Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi. Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0030 per i Paesi Bassi, per esempio), tranne i paesi divisi in più zone costiere marittime, caratterizzate a loro volta da una quarta cifra diversa da zero (da 1 a 7), come indicato di seguito: >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11. ALLEGATO V NAZIONALITÀ DI REGISTRAZIONE DELLA NAVE Va utilizzata la geonomenclatura, approvata per il 1993 dal regolamento (CEE) n. 208/93 della Commissione, del 1° febbraio 1993, relativo alla nomenclatura dei paesi per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri (1), con la seguente eccezione: i codici 017 e 018 verranno utilizzati, rispettivamente, per il Belgio e il Lussemburgo quando è necessario trattare separatamente questi due paesi. Il codice è a 4 cifre: le tre cifre del codice della suddetta nomenclatura, seguite dalla cifra zero (codice 0010 per la Francia, per esempio), eccetto i paesi che hanno più registri. Nel caso in cui esistano più registri per un solo paese, il codice sarà: >SPAZIO PER TABELLA> (1) GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 11. ALLEGATO VI NOMENCLATURA DEL TIPO DI NAVE (ICST-COM) >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VII CLASSI DI GRANDEZZA DELLE NAVI espresse in tonnellate di portata lorda (DWT) o in stazza lorda (SL) Questa nomenclatura riguarda unicamente le navi di stazza lorda maggiore o pari a 100. >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO VIII STRUTTURA DEGLI INSIEMI DI DATI STATISTICI Gli insiemi di dati specificati in questo allegato definiscono la frequenza delle statistiche sul trasporto marittimo richieste dalla Comunità. Ogni insieme definisce una distribuzione incrociata su un numero limitato di dimensioni di vari livelli delle nomenclature, con aggregazione su tutte le altre dimensioni e per la quale sono necessarie statistiche di buona qualità. Le condizioni di raccolta dell'insieme di dati B1 verranno decise dal Consiglio su proposta della Commissione, tenuto conto dei risultati dello studio pilota condotto per un periodo transitorio di tre anni come definito all' della presente direttiva. STATISTICHE SOMMARIE E DETTAGLIATE * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci e i passeggeri sono: A1, A2, B1, C1, D1, E1 ed F1; * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sulle merci, ma non sui passeggeri sono: A1, A2, A3, B1, C1, E1 ed F1; * Per i porti selezionati, gli insiemi di dati da fornire sui passeggeri, ma non sulle merci sono: A3, D1 ed F1; * Per i porti non selezionati (non per le merci né per i passeggeri), l'insieme di dati da fornire è: A3. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>
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