Art. 1

La direttiva 89/655/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 5 dic 1995
1) L'articolo 4 è modificato come segue: a) al paragrafo 1 lettera a) ii) e lettera b), la cifra «I» è inserita dopo i termini «all'allegato»; b) al paragrafo 1 è inserito il punto seguente: «c) fatta salva la lettera a) i) e in deroga alla lettera a) ii) e alla lettera b), attrezzature di lavoro specifiche soggette alle prescrizioni del punto 3 dell'allegato I che, già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o stabilimento alla data del 5 dicembre 1998, soddisfano al massimo quattro anni dopo tale data le prescrizioni minime previste nell'allegato I»; c) è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e tenendo conto delle legislazioni e/o prassi nazionali, fissano le modalità che consentono di raggiungere un livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni dell'allegato II.» 2) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 4 bis Verifiche delle attrezzature di lavoro 1. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a una verifica iniziale (dopo l'installazione e prima di metterle in esercizio) da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali e a una verifica dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento. 2. Il datore di lavoro vigila affinché le attrezzature di lavoro soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, siano sottoposte: - a verifiche periodiche e, ove necessario, a collaudi periodici, da parte di personale competente, a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali; - a verifiche eccezionali da parte di personale competente a norma delle legislazioni e/o prassi nazionali ogniqualvolta intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza dell'attrezzatura di lavoro, quali trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali, periodi prolungati di inattività, al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni sanitarie e di sicurezza e rivelare tali deterioramenti e rimediarvi per tempo. 3. I risultati delle verifiche devono essere messi a verbale e tenuti a disposizione dell'autorità competente. Essi sono conservati per un periodo appropriato. Qualora le attrezzature di lavoro in questione siano usate al di fuori dell'impresa esse devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica. 4. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di esecuzione delle verifiche.» 3) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 bis Ergonomia e salute sul posto di lavoro Il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di lavoro, nonché i principi ergonomici, devono essere presi interamente in considerazione dal datore di lavoro all'atto dell'applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute.» 4) Alla fine dell'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Si deve richiamare l'attenzione dei lavoratori sui rischi cui sono esposti, sulle attrezzature di lavoro presenti nel loro ambiente immediato di lavoro nonché sui relativi cambiamenti se si riferiscono alle attrezzature dell'ambiente immediato di lavoro, anche se essi non le usano direttamente.» 5) All'articolo 8, i termini «l'allegato» sono sostituiti da «gli allegati». 6) All'articolo 9: - nel titolo dell'articolo i termini «dell'allegato» sono sostituiti da «degli allegati»; - al paragrafo 1, dopo il termine «allegato» (2 volte), è inserita la cifra «I»; - al paragrafo 2, l'espressione «dell'allegato» è sostituita dai termini «degli allegati». 7) L'allegato, che diventa l'allegato I, è modificato conformemente all'allegato I della presente direttiva. 8) È aggiunto un allegato II il cui testo figura all'allegato II della presente direttiva.
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