Art. 1

In vigore dal 24 ott 1995
Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere lo sviluppo accelerato dei servizi televisivi avanzati, compresi quelli in formato panoramico, quelli ad alta definizione e quelli che utilizzano mezzi di trasmissione completamente numerici. Gli Stati membri provvedono a facilitare il trasferimento, su reti numeriche di trasmissione aperte al pubblico, dei servizi televisivi a formato panoramico già in corso di gestione, segnatamente in applicazione della direttiva 92/38/CEE e della decisione 93/424/CEE, tutelando così gli interessi degli operatori e dei telespettatori che hanno investito per produrre o ricevere tali servizi.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1995/47 — Testo vigente | Portale Normativo