Art. 32

In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi alla scadenza del terzo anno successivo alla sua adozione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i trattamenti avviati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva si conformino a dette disposizioni entro i tre anni successivi alla data summenzionata. In deroga al comma precedente, gli Stati membri possono prevedere che, per quanto riguarda gli ed 8, la messa in conformità dei trattamenti di dati già contenuti in archivi manuali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva sia effettuata man mano che si procede a successive operazioni di trattamento di tali dati, diverse dalla semplice memorizzazione. Questa messa in conformità deve, tuttavia, essere terminata entro il dodicesimo anno a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva. Gli Stati membri consentono comunque alla persona interessata di ottenere a sua richiesta e in particolare in sede di esercizio del diritto di accesso, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati incompleti, inesatti o conservati in modo incompatibile con i fini legittimi perseguiti dal responsabile del trattamento. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, con riserva di garanzie adeguate, che i dati conservati esclusivamente per ricerche storiche non siano resi conformi alle disposizioni degli della presente direttiva. 4. Gi Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 32 Direttiva (UE) 1995/46 — Testo vigente | Portale Normativo