Art. 21

Pubblicità dei trattamenti

In vigore dal 24 ott 1995
1. Gli Stati membri adottano misure intese ad assicurare la pubblicità dei trattamenti. 2. Gli Stati membri devono prevedere che l'autorità di controllo tenga un registro dei trattamenti notificati in virtù dell'. Il registro riprende almeno le informazioni enumerate all', paragrafo 1, lettere da a) a e). Il registro può essere consultato da chiunque. 3. Gli Stati membri prevedono che i responsabili dei trattamenti o un altro organismo designato dagli Stati membri comunichino nelle opportune forme, a chiunque ne faccia richiesta, almeno le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), relative ai trattamenti esenti da notificazione. Gli Stati membri possono prevedere che questa disposizione non si applichi ai trattamenti la cui unica finalità è la compilazione di registri i quali, in forza di disposizioni legislative o regolamentari, siano predisposti per l'informazione del pubblico e siano aperti alla consultazione del pubblico o di chiunque possa dimostrare un interesse legittimo. CAPO III RICORSI GIURISDIZIONALI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
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Pubblicità dei trattamenti (Art. 21 Direttiva (UE) 1995/46) — Testo vigente | Portale Normativo