Art. 2

In vigore dal 18 ott 1995
Al momento dell'eliminazione dell restrizioni all'uso delle reti trelevisive via cavo, gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire la trasparenza contabile e l'assenza di discriminazioni nei casi in cui uno stesso gestore disponga del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete pubblica di telecomunicazioni e l'infrastruttura della rete televisiva via cavo; in particolare, essi devono disporre la separazione della contabilità finanziaria relativa alla fornitura di ciascuna rete e di quella relativa all'attività di fornitore di servizi di telecomunicazioni. Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché il gestore, il quale goda del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in un determinato territorio, tenga una contabilità finanziaria separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni non appena realizzi un fatturato superiore a 50 Mio di ECU sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla distribuzione di programmi radiotelevisivi nel territorio di cui trattasi. Qualora tale obbligo costituisca un onere eccessivo per l'impresa interessata, gli Stati membri possono concedere deroghe per periodi di tempo limitati, comunicandone previamente i motivi alla Commissione. La Commissione effettuerà anteriormente al 1° gennaio 1998 una valutazione globale degli effetti, in relazione agli obiettivi della presente direttiva, della fornitura congiunta di entrambe le reti o di entrambi i servizi di cui al paragrafo 1 da parte di un unico gestore.
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