Art. 6

In vigore dal 6 ott 1995
1. Si possono eseguire controlli anche nei locali delle imprese, a scopo preventivo a quando siano state constatate su strada infrazioni che compromettano la sicurezza del trasporto di merci pericolose. 2. Tali controlli devono mirare a garantire che le condizioni di sicurezza in cui si effettuano i trasporti su strada di merci pericolose siano conformi alla legislazione applicabile in materia. Qualora siano state constatate una o più infrazioni tra quelle che figurano segnatamente all'allegato II in materia di trasporti su strada di merci pericolose, i trasporti in questione devono essere messi in regola prima di lasciare l'impresa; in caso contrario saranno oggetto di altre misure adeguate.
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Art. 6 Direttiva (UE) 1995/50 — Testo vigente | Portale Normativo