Art. 2
In vigore dal 18 lug 1995
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi all'allegato della presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quanto gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni
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