Art. 5

In vigore dal 10 lug 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. (2) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 31. ALLEGATO Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono così modificati: 1) Allegato II: a) il numero d'ordine 358 è sostituito dal seguente: « 358. Furocumarine (per esempio trioxysalan*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate. Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg. »; b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: « 414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta) 415. Cloruro di diisobutil-fenossi-etossi-etildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio) 416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana 417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina*) ». 2) Allegato III, secondo parte: È soppresso il numero d'ordine 3. 3) Allegato VI, seconda parte: a) È soppresso il numero d'ordine 15. b) La data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 », nei numeri d'ordine: 2, 16, 21, 29, 30. 4) Allegato VII: a) Nella parte 1 è aggiunto il seguente numero d'ordine: >SPAZIO PER TABELLA> b) Nella parte 2 la data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 » nei numeri d'ordine: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 e 34.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1995/34 — Testo vigente | Portale Normativo