Art. 5
In vigore dal 10 lug 1995
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1995.
Per la Commissione
Emma BONINO
Membro della Commissione
(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.
(2) GU n. L 181 del 15. 7. 1994, pag. 31.
ALLEGATO
Gli allegati della direttiva 76/768/CEE sono così modificati:
1) Allegato II:
a) il numero d'ordine 358 è sostituito dal seguente:
« 358. Furocumarine (per esempio trioxysalan*, metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo tenori normali nelle essenze naturali impiegate.
Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti, le furocumarine devono essere presenti in quantità inferiori a 1 mg/kg. »;
b) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine:
« 414. 4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio d'ambretta)
415. Cloruro di diisobutil-fenossi-etossi-etildimetilbenzilammonio (cloruro di benzetonio)
416. Cellule, tessuti o prodotti di origine umana
417. 3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina*) ».
2) Allegato III, secondo parte:
È soppresso il numero d'ordine 3.
3) Allegato VI, seconda parte:
a) È soppresso il numero d'ordine 15.
b) La data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 », nei numeri d'ordine: 2, 16, 21, 29, 30.
4) Allegato VII:
a) Nella parte 1 è aggiunto il seguente numero d'ordine:
>SPAZIO PER TABELLA>
b) Nella parte 2 la data « 30. 6. 1995 » è sostituita dalla data « 30. 6. 1996 » nei numeri d'ordine: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 32, 33 e 34.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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