Art. 7

In vigore dal 19 giu 1995
La decisione di riconoscimento della riservatezza ha una durata di validità di cinque anni. Il destinatario della decisione, qualora ritenga che sussistano motivi eccezionali che giustificano una proroga di tale durata, può presentare una domanda motivata presso l'autorità competente che ha inizialmente concesso il riconoscimento della riservatezza. L'autorità competente si pronuncia sulla nuova domanda entro i termini e secondo le modalità di cui all'. La proroga non può superare i tre anni.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1995/17 — Testo vigente | Portale Normativo