Art. 1

La direttiva 77/388/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 10 apr 1995
1) All'articolo 5, il testo de paragrafo 5 è sostituito dal seguente: « 5. Gli Stati membri possono considerare cessione, ai sensi del paragrafo 1, la consegna di taluni lavori immobiliari. » 2) All'articolo 11, punto B, paragrafo 3, lettera b), il testo del terzo comma è sostituito dal seguente: « Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. » 3) All'articolo 15, punto 2, il testo del secondo e terzo comma è sostituito dal seguente: « Per le cessioni di beni destinati ad essere trasportati nel bagaglio personale dei viaggiatori questa esenzione si applica a condizione che: - il viaggiatore non sia stabilito all'interno della Comunità; - i beni siano trasportati fuori dalla Comunità entro il terzo mese successivo a quello in cui è avvenuta la cessione; - il valore complessivo della cessione, compresa l'imposta sul valore aggiunto, superi il controvalore in moneta nazionale di 175 ECU, determinato a norma dell'articolo 7 paragrafo 2, della direttiva 69/169/CEE (*); tuttavia gli Stati membri hanno facoltà di esentare dall'imposta le cessioni il cui valore complessivo non superi detto importo. Ai fini del secondo comma: - per "viaggiatore non stabilito all'interno della Comunità" si intende il viaggiatore il cui domicilio o residenza abituale non si trova all'interno della Comunità. Ai fini della presente disposizione, per "domicilio o residenza abituale" si intende il luogo indicato come tale sul passaporto, sulla carta d'identità o su altro documento riconosciuto come valido documento di identità dallo Stato membro nel quale avviene la cessione; - la prova dell'esportazione è fornita per mezzo della fattura, o di un documento sostitutivo, su cui sia apposto il visto dell'ufficio doganale di uscita dalla Comunità. Ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione un modello dei timbri impiegati per l'apposizione del visto di cui al terzo comma, secondo trattino. La Commissione comunica a sua volta tale informazione alle autorità fiscali degli altri Stati membri. » 4) All'articolo 20, paragrafo 2, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente: « Per quanto riguarda i beni d'investimento immobiliari, la durata del periodo che funge da base al calcolo delle rettifiche può essere elevata sino a vent'anni. » 5) All'articolo 28, paragrafo 2, è aggiunto il seguente testo: « h) gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, si avvalevano della facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a) nel testo in vigore a tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera il tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per "consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera" si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati. » 6) All'articolo 28 bis, il testo del paragrafo 5 è così modificato: - la prima frase recita: « Sono assimilati ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso »; - il testo della lettera a) è soppresso; - alla lettera b), secondo comma, è soppresso il testo del quarto trattino; - alla lettera b), secondo comma, il testo del quinto trattino è modificato come segue: « - la prestazione di un servizio, avente per oggetto lavori riguardanti tale bene, fornito al soggetto passivo ed eseguito nello Stato membro d'arrivo della spedizione o del trasporto del bene, purché i beni, una volta terminati i lavori, siano rispediti al soggetto passivo nello Stato membro dal quale essi erano stati inizialmente spediti o trasportati ». 7) Il testo dell'articolo 28 ter è modificato come segue: - al punto C, paragrafo 1, primo trattino, è aggiunto il comma seguente: « È assimilato ad un trasporto intracomunitario di beni il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati all'interno di un paese, quando tale trasporto è direttamente connesso ad un trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi. » - è aggiunto il seguente testo: « F. Luogo della prestazione di servizi in caso di perizie o lavori effettuati su beni mobili materiali In deroga all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), il luogo delle prestazioni di servizi aventi appalto delle perizie o dei lavori relativi a beni mobili materiali, rese ad acquirenti titolari di un numero di partita IVA in uno Stato membro diverso da quello all'interno del quale tali prestazioni sono effettivamente rese, si considera situato nel territorio dello Stato membro che ha attribuito al destinatario il numero di partita IVA con il quale gli è stato reso il servizio. Tale deroga non si applica allorché i beni non sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui i servizi sono stati effettivamente eseguiti. » 8) All'articolo 28 quater, punto A, lettera a), primo comma, l'espressione « e ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera a) » è soppressa. 9) L'articolo 28 quater, punto E, il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: « 1) All'articolo 16, - il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri, con riserva della consultazione di cui all'articolo 29, possono prendere misure particolari per esentare le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finale e che l'importo dell'imposta sul valore aggiunto, dovuto all'atto dello svincolo dai regimi o dell'uscita dalle situazioni di cui ai punti da A ad E, corrisponda all'importo dell'imposta che sarebbe stato dovuto se ognuna di tali operazioni fosse stata oggetto di imposta all'interno del paese: A. le importazioni di beni destinati ad essere immessi in un regime di deposito diverso da quello doganale; B. le cessioni di beni destinati ad essere: a) portati in dogana e immessi, se del caso, in deposito provvisorio; b) immessi in una zona franca o in un deposito franco; c) immessi in un regime di deposito doganale o in un regime di perfezionamento attivo; d) ammessi nel mare territoriale: - per essere incorporati nelle piattaforme di perforazione o di sfruttamento, ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione, trasformazione o del loro equipaggiamento, nonché per collegare dette piattaforme di perforazione o di sfruttamento al continente; - per il rifornimento delle piattaforme di perforazione o di sfruttamento; e) immessi, nel paese, in un regime di deposito diverso da quello doganale. Ai fini del presente articolo si considerano depositi non doganali: - per i prodotti soggetti ad accisa, i luoghi definiti come depositi fiscali ai sensi dell', lettera b), della direttiva 92/12/CEE; - per i beni non soggetti ad accisa, i luoghi definiti tali dagli Stati membri. Gli Stati membri non possono tuttavia istituire un regime di deposito non doganale quando tali beni sono destinati ad essere ceduti allo stadio del commercio al minuto. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere un siffatto regime per i beni destinati: - a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate alle condizioni di cui all'articolo 28 duodecies; - a punti di vendita, ai sensi dell'articolo 28 duodecies, ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori che si recano in un paese terzo, con un volo o una traversata marittima, e che sono esentate a norma dell'articolo 15; - a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate per viaggiatori a bordo di un aereo o di una nave, durante un volo o una traversata marittima il cui luogo di destinazione è situato al di fuori della Comunità; - a soggetti passivi ai fini delle cessioni effettuate in esenzione dall'imposta a norma dell'articolo 15, punto 10. I luoghi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono quelli definiti tali dalle disposizioni doganali comunitarie in vigore; C. le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui al punto B; D. le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate: a) nei luoghi di cui al punto B, lettere da a) a d), conservando una delle situazioni di cui alle stesse lettere; b) nei luoghi di cui al punto B, lettera e) conservando, all'interno del paese, la situazione di cui alla medesima lettera. Quando si avvalgono della facoltà di cui alla lettera a) per le operazioni effettuate in depositi doganali, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare la definizione di regimi di deposito non doganale che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera b) alle stesse operazioni riguardanti i beni di cui all'allegato J e effettuate in tali depositi non doganali; E. le cessioni: - di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), con mantenimento dei regimi di ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione o di transito esterno, - di beni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), con il mantenimento della procedura del transito comunitario interno di cui all'articolo 33 bis, nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali forniture. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, lettera a), primo comma, il soggetto passivo dell'imposta dovuta in conformità del primo comma è la persona che svincola i beni dai regimi o dalle situazioni elencati nel presente paragrafo. Allorché lo svincolo dei beni dai regimi o dalle situazioni di cui al presente paragrafo dà luogo ad un'importazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, lo Stato membro di cui i beni sono importati adotta le misure necessarie per evitare una duplice imposizione all'interno del paese." - è aggiunto il seguente paragrafo: "1 bis. Quando si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le acquisizioni intracomunitarie di beni destinati ad essere sottoposti ad uno dei regimi o ad una delle situazioni di cui al paragrafo 1, punto B, beneficino delle medesime disposizioni applicate alle cessioni di beni effettuate all'interno del paese alle medesime condizioni." » 10) All'articolo 28 septies paragrafo 1, il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) è sostituito dal seguente: « a) l'imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta all'interno del paese per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo; ». 11) All'articolo 28 octies, il testo dell'articolo 21, punto 1, lettera b) è modificato come segue: « b) dal destinatario di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), o dal destinatario, titolare di numero di partita IVA nel territorio nazionale, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, punti C, D, E e F, prestato da un soggetto passivo residente all'estero. Tuttavia gli Stati membri possono stabilire che il prestatore sia tenuto in solido al pagamento dell'imposta; ». 12) L'articolo 28 nonies è modificato come segue: « - all'articolo 22, paragrafo 2, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: "b) Il soggetto passivo deve tenere un registro dei beni spediti o trasportati da lui stesso o per suo conto al di fuori del territorio di cui all' ma all'interno della Comunità, ai fini delle operazioni di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), quinto, sesto e settimo trattino. Ogni soggetto passivo deve tenere una contabilità sufficientemente particolareggiata per consentire di identificare i beni che gli sono stati spediti da un altro Stato membro, da parte o per conto di un soggetto passivo registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto in quest'altro Stato membro e che costituiscono oggetto di una prestazione di servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c), terzo o quarto trattino;"; - all'articolo 22, paragrafo 3, lettera b) secondo comma, il testo del primo trattino è sostituito dal seguente: "- per le operazioni di cui all'articolo 28 ter, punti C, D, E e F il numero di partita IVA all'interno del paese del soggetto passivo, nonché il numero di partita IVA dell'acquirente e con il quale gli è stata fornita la prestazione;"; - all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), il testo del primo comma è sostituito dal seguente: "Il soggetto passivo titolare di un numero di partita IVA deve inoltre depositare un elenco riassuntivo contenente dati sugli acquirenti titolari di un numero di partita IVA cui ha ceduto dei beni ai sensi dell'articolo 28 quater, punto A, lettere a) e d), nonché sui destinatari titolari di un numero di partita IVA, delle operazioni di cui al quinto comma."; - all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), terzo comma, il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente: "- il numero di partita IVA in un altro Stato membro di ogni acquirente con il quale gli sono stati ceduti i beni,"; - all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b), è soppresso il quinto comma. ». 13) È inserito l'allegato J accluso alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1995:7:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo