Art. 5

In vigore dal 2 feb 1995
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 2 agosto 1996 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. A decorrere dalla data di cui sopra gli Stati membri non possono più vietare la prima messa in circolazione dei veicoli conformi alla disposizioni della presente direttiva. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 febbraio 1997. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1995/1 — Testo vigente | Portale Normativo