Art. 3

In vigore dal 22 gen 1990
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990. Per il Consiglio Il Presidente M. O'KENNEDY (1)  GU n. C 178 del 7. 7. 1988, pag. 4 e GU n. C 100 del 21. 4. 1989, pag. 10. (2)  GU n. C 12 del 16. 1. 1989, pag. 382. (3)  GU n. C 23 del 20. 1. 1989, pag. 10. (4)  GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30. (5)  GU n. L 102 del 14. 4. 1987, pag. 54. (6)  GU n. L 213 del 21. 7. 1982, pag. 27. ALLEGATO «ALLEGATO PARTE A Disposizioni generali 1.   I tenori indicati o da dichiarare si riferiscono al peso del mangime composto tal quale, salvo indicazione contraria. 2.   Il tenore d'acqua del mangime deve essere dichiarato nei casi in cui superi: — il 7 % nei mangimi da allattamento e negli altri elementi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40 %; — il 5 % nei mangimi minerali non contenenti sostanze organiche; — il 10 % nei mangimi minerali contenenti sostanze organiche; — il 14 % negli altri mangimi composti. Nel caso di mangimi composti aventi un tasso d'umidità inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore. 3.   Il tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico non deve superare il 3,3 % rispetto alla sostanza secca nel caso dei mangimi composti contenenti principalmente sottoprodotti del riso, e il 2,2 % rispetto alla sostanza secca negli altri casi. Tuttavia, il tenore del 2,2 % può essere superato nel caso di: — mangimi composti contenenti leganti minerali autorizzati, — mangimi composti minerali, — mangimi composti contenenti per oltre il 50 % fettucce o polpa di barbabietole da zucchero, — mangimi composti destinati ai pesci di allevamento e con tenore di farina di pesce superiore al 15 % e sempreché tale contenuto sia stato dichiarato in percentuale espressa rispetto al margine tale quale. Nel caso di mangimi composti aventi un tenore di ceneri insolubili nell'acido cloridrico inferiore o pari ai limiti succitati, è possibile dichiarare anche tale tenore. 4.   Il tenore di ferro dei mangimi da allattamento per vitelli di peso vivo inferiore o pari a 70 kg deve essere almeno di 30 mg per kg di mangime completo avente un tasso di umidità del 12 %. 5.   Se, a seguito dei controlli ufficiali di cui all'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti, esclusi quelli per gli animali familiari, almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l': 5.1.   se il tenore accertato è inferiore a quello dichiarato: 5.1.1.   Proteina greggia: — 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %); — 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %; 5.1.2.   Zuccheri totali: — 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %); — 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %; 5.1.3.   Amido e zuccheri totali più amido: — 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 10»); — 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %; 5.1.4.   Grassi greggi: — 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'8 %); — 0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all'8 %; 5.1.5.   Sodio, potassio e magnesio: — 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino al 7,5 %); — 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5 % (fino al 5 %); — il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 % (fino allo 0,7 %); — 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7 %; 5.1.6.   Fosforo totale e calcio: — 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16 %; — il 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16 % (fino al 12 %); — 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %); — il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 6 % (fino all'1 %); — 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1 %; 5.1.7.   Metionina, lisina e treonina: — il 15 % del tenore dichiarato; 5.1.8.   Cistina e triptofano: — il 20 % del tenore dichiarato; 5.2.   se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato: 5.2.1.   Acqua: — 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %); — 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %; 5.2.2.   Ceneri gregge: — 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %); — 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %; 5.2.3.   Cellulosa greggia: — 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 12 %; — il 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %); — 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6 %; 5.2.4.   Ceneri insolubili in acido cloridrico: — 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 %; — il 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 4 %); — 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 %; 5.3.   se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 5.1 e 5.2: 5.3.1.   Proteina greggia, grassi greggi, zuccheri totali, amido: tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 5.1; — Fosforo totale, calcio, potassio, magnesio, sodio, ceneri gregge, cellulosa greggia: tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 5.1 e 5.2. 6.   Se, a seguito dei controlli ufficiali previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, si applicano ai mangimi composti per gli animali familiari almeno le seguenti tolleranze, fatto salvo l': 6.1.   se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato: 6.1.1.   Proteina greggia: — 3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 %; — il 16 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 12,5 %); — 2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5 %; 6.1.2.   Grassi greggi: — 2,5 unità del tenore dichiarato; 6.2.   se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato: 6.2.1.   Acqua: — 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40 %; — il 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 40 % (fino al 20 %); — 1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20 %; 6.2.2.   Ceneri gregge: — 1,5 unità del tenore dichiarato; 6.2.3.   Cellulosa greggia: — 1 unità del tenore dichiarato; 6.3.   se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 6.1 e 6.2: 6.3.1.   Proteina greggia: Tolleranza doppia di quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.1; 6.3.2.   Grassi greggi: Tolleranza identica a quella ammessa per questa sostanza al punto 6.1.2; 6.3.3.   Ceneri gregge, cellulosa greggia: tolleranza tripla di quella ammessa per queste sostanze ai punti 6.2.2. e 6.2.3. PARTE B Dichiarazione dei componenti analitici Mangimi per animali Componenti analitici e relativi tenori Specie animale o categoria di animali (1) (2) Dichiarazioni obbligatorie, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f) Dichiarazioni facoltative, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera k) (3) (4) Mangimi completi — Proteina greggia Animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti Animali familiari diversi dai cani e dai gatti — Grassi greggi — Cellulosa greggia — Ceneri gregge — Lisina Suini Animali diversi dai suini — Metionina Pollame Animali diversi dal pollame — Cistina … Tutti gli animali — Treonina … — Triptofano … — Valore energetico … Pollame (dichiarazione con metodo CEE) … Suini e ruminanti (dichiarazione con metodo ufficiale nazionale) — Amido … Tutti gli animali — Zuccheri totali (saccarosio) … — Zuccheri totali + amido … — Calcio … — Sodio … — Fosforo … — Magnesio … — Potassio … Mangimi complementari — Minerali — Proteina greggia … Tutti gli animali — Cellulosa greggia … — Ceneri gregge … — Grassi greggi — Lisina … … — Meteonina … — Cistina … — Treonina … — Triptofano … — Calcio Tutti gli animali — Fosforo — Sodio — Magnesio Ruminanti Animali diversi dai ruminanti — Potassio … Tutti gli animali Mangimi complementari — Melassati — Proteina greggia Tutti gli animali — Cellulosa greggia — Zuccheri totali (saccarosio) — Ceneri gregge — Grassi greggi — Calcio … Tutti gli animali — Fosforo … — Sodio … — Potassio … … — Magnesio ≥ 0,5 % Ruminanti Animali diversi dai ruminanti < 0,5 % … Tutti gli animali Mangimi complementari — Altri — Proteina greggia Animali, salvo gli animali familiari diversi dai cani e dai gatti Animali familiari diversi dai cani e dai gatti — Grassi greggi — Cellulosa greggia — Ceneri gregge — Calcio ≥ 5 % Animali diversi dagli animali familiari Animali familiari < 5 % … Tutti gli animali — Fosforo ≥ 2 % Animali diversi dagli animali familiari Animali familiari < 2 % … Tutti gli animali — Magnesio ≥ 0,5 % Ruminanti Animali diversi dai ruminanti < 0,5 % … Tutti gli animali — Sodio … — Potassio … — Valore energetico … Pollame (dichiarazione con metodo CEE) … Suini e ruminanti (dichiarazione con metodo ufficiale nazionale) — Lisina Suini Animali diversi dai suini — Metionina Pollame Animali diversi dal pollame — Cistina … Tutti gli animali — Treonina … — Triptofano … — Amido … — Zuccheri totali (saccarosio) … — Zuccheri totali + amido …»
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