Art. 1
La direttiva 66/403/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 30 mag 1989
1) Il testo dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase è sostituito dal testo seguente:
« Per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parti del territorio di uno o più Stati membri, la Commissione autorizza, secondo la procedura prevista all'articolo 19, misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II contro organismi nocivi che non esistano in queste regioni o che appaiano particolarmente dannosi alle colture nelle regioni medesime. »
2) All'articolo 15, paragrafo 2 bis, la data del 31 marzo 1988 è sostituita dalla data del 31 marzo 1989.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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