Art. 1

All'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 73/241/CEE è aggiunto il testo seguente:

In vigore dal 3 mag 1989
«g) in virtù delle quali è ammessa la commercializzazione, con le denominazioni "chocolate familiar a la taza", e "chocolate a la taza", di prodotti di cioccolato non definiti nell'allegato I, addizionati di farine e/o amidi e destinati ad essere consumati con latte dopo cottura.»
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