Art. 4

In vigore dal 3 mag 1989
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1g gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. Le richieste di autorizzazione di immissione sul mercato presentate dopo il termine previsto al paragrafo 1 devono soddisfare le disposizioni della presente direttiva. 3. Anteriormente al 31 dicembre 1992 gli sono progressivamente estesi, se necessario, ai medicinali esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1989:341:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo