Art. 8
In vigore dal 13 apr 1989
Le tolleranze ammesse rispetto ai valori dichiarati del calcio, del magnesio, del sodio e dello zolfo sono fissate ad un quarto dei titoli dichiarati di tali elementi, con un massimo di 0,9 % in valore assoluto per CaO, MgO, Na2O e SO3, oppure 0,64 per Ca, 0,55 per Mg, 0,67 per Na e 0,36 per S.
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