Art. 4

In vigore dal 28 mar 1989
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1989. Per la Commissione Martin BANGEMANN Vicepresidente (1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44. (3) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 9 del 12. 1. 1984, pag. 24. ALLEGATO L'allegato I della direttiva 76/756/CEE è modificato come segue. Dopo il punto 1.5.5, aggiungere i nuovi punti 1.5.6 e 1.5.7 seguenti: 1.2 // « 1.5.6. // Dispositivo // // Per dispositivo si intende l'apparecchio di illuminazione o di segnalazione luminosa comprendente almeno una sorgente luminosa (e, in alcuni casi, un sistema ottico), una superficie di uscita della luce ed un involucro. Un dispositivo può essere composto da una o più luci: se è composto da più luci, queste ultime possono essere raggruppate, combinate, oppure mutuamente incorporate. » // « 1.5.7. // Luce semplice // // Per luce semplice si intende una parte del dispositivo che svolge una sola funzione di illuminazione o di segnalazione luminosa. Al punto 1.12, prime due righe, leggi: « Per "dispositivo unico" si intende una luce semplice od una combinazione di più luci, identiche o no, che hanno la stessa funzione ed emettono una luce dello stesso colore . . . » I punti 1.5.6-1.5.20 ricevono la nuova numerazione da 1.5.8 a 1.5.22. Punto 4.1.2, leggi: 1.2 // « 4.1.2. // Numero // // 2 oppure 4 // // Quando un veicolo è dotato di 4 proiettori abbaglianti a scomparsa è autorizzata l'installazione di due proiettori abbaglianti supplementari soltanto per svolgere richiami luminosi (come specificato al punto 3.12) in condizioni diurne. » Dopo il punto 4.1.10.2 aggiungere il seguente nuovo punto 4.1.10.3: 1.2 // « 4.1.10.3. // Se sono installati quattro proiettori abbaglianti a scomparsa, in posizione di funzionamento devono impedire il contemporaneo funzionamento degli eventuali proiettori abbaglianti supplementari, previsti per effettuare richiami luminosi (come specificato al punto 3.12) in condizioni diurne. » Punto 4.5.1, leggi: 1.2 // « 4.5.1. // Presenza (vedi appendice 4) // // Obbligatoria. I tipi di indicatori di direzione sono divisi in categorie (1, 1 a, 1 b, 2 a, 2 b e 5) il cui montaggio su uno stesso veicolo forma uno schema di montaggio (A e B). // // Lo schema A si applica a tutti i veicoli a motore. // // Lo schema B si applica solo ai rimorchi. » Punto 4.5.3, leggi: 1.2 // « 4.5.3. // Schema di montaggio: // // A: 2 indicatori di direzione anteriori delle seguenti categorie: // // - 1 o 1 a o 1 b, // // se la distanza tra il bordo della superficie illuminante di questo indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o l'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è di almeno 40 mm; // // - 1 a o 1 b, // // se la distanza tra il bordo della superficie illuminante di questo indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è superiore a 20 mm ed inferiore a 40 mm; // // - 1 b se la distanza tra il bordo della superficie illuminante dell'indicatore e quello della superficie illuminante del proiettore anabbagliante e/o dell'eventuale proiettore fendinebbia anteriore è inferiore o pari a 20 mm. // // 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2 a o 2 b). // // 2 indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5). // // Se sono installati dispositivi che fungono da indicatori di direzione anteriori (categorie 1, 1 a e 1 b) e da indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5), possono essere installati due indicatori di direzione ripetitori laterali (categoria 5) supplementari per soddisfare ai requisiti di visibilità di cui al punto 4.5.5. // // B: 2 indicatori di direzione posteriori (categoria 2 a o 2 b). » Punti 4.5.4.2.2 e 4.5.4.2.3, leggi: 1.2 // « 4.5.4.2.2. // L'altezza dal suolo degli indicatori di direzione delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 a e 2 b, misurata conformemente al punto 3.8, non deve essere inferiore a 350 mm né superiore a 1 500 mm. // 4.5.4.2.3. // Se la struttura del veicolo non consente di rispettare questi limiti massimi misurati come detto in precedenza, questi possono essere aumentati a 2 300 mm per gli indicatori di direzione laterali della categoria 5 ed a 2 100 mm per gli indicatori di direzione delle categorie 1, 1 a, 1 b, 2 a e 2 b ». Punto 4.5.12, leggi: 1.2 // « 4.5.12. // Altre prescrizioni // // La luce emessa deve essere una luce lampeggiante con una frequenza di 90 ± 30 periodi al minuto. // // L'indicatore di direzione deve accendersi al massimo entro un secondo e spegnersi per la prima volta al massimo entro 1 secondo e mezzo dall'azionamento del comando del segnale luminoso. Quando un veicolo a motore è equipaggiato per trainare un rimorchio, il comando degli indicatori di direzione del veicolo trattore deve poter azionare gli indicatori del rimorchio. // // In caso di funzionamento difettoso di un indicatore di direzione, non causato da un cortocircuito, gli altri indicatori devono continuare a lampeggiare, ma in tale caso la frequenza può differire da quella prescritta. » Punti 4.9.4.3 e 4.9.5, leggi: 1.2 // « 4.9.4.3. // In lunghezza: // // Nessuna prescrizione particolare. // 4.9.5. // Visibilità geometrica // // Angolo orizzontale per le due luci di posizione anteriori: 45° verso l'interno e 80° verso l'esterno. // // Nel caso di un rimorchio, l'angolo verso l'interno può essere ridotto a 5°. // // Angolo verticale: // // 15° sopra e sotto l'orizzontale. L'angolo verticale al di sotto dell'orizzontale può essere ridotto a 5° se l'altezza dal suolo della luce è inferiore a 750 mm. » L'appendice 4 viene modificata nel modo seguente: « Appendice 4 INDICATORE DI DIREZIONE ANGOLI DI VISIBILITÀ GEOMETRICA
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