Art. 4
In vigore dal 13 mar 1989
1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1o gennaio 1989.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni da essi adottate per l'applicazione della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:194:oj#art-4