Art. 2
In vigore dal 7 mar 1989
Gli Stati membri mettono in vigore i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1989:220:oj#art-2