Art. 2

In vigore dal 21 dic 1988
La presente direttiva si applica a qualunque cittadino di uno Stato membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o subordinato una professione regolamentata in uno Stato membro ospitante. La presente direttiva non si applica alle professioni contemplate da una direttiva specifica che istituisca fra gli Stati membri il reciproco riconoscimento dei diplomi. (1) GU n. C 217 del 28. 8. 1985, pag. 3 e GU n. C 143 del 10. 6. 1986, pag. 7. (2) GU n. C 345 del 31. 12. 1985, pag. 80 e GU n. C 309 del 5. 12. 1988. (3) GU n. C 75 del 3. 4. 1986, pag. 5.
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