Art. 13

In vigore dal 21 dic 1988
Al più tardi entro cinque anni dalla scadenza del termine previsto all', la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato d'applicazione del sistema generale di riconoscimento dei diplomi del livello di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Dopo aver proceduto a tutte le necessarie consultazioni, essa presenta in tale occasione le proprie conclusioni sulle eventuali modifiche da apportarsi eventualmente al sistema istituito. Al tempo stesso la Commissione presenta se del caso proposte intese a migliorare le regole in vigore al fine di facilitare la libera circolazione, il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi per la categoria di persone interessate dalla presente direttiva.
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Art. 13 Direttiva (UE) 1989/48 — Testo vigente | Portale Normativo