Art. 2

In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché in ciascuno Stato membro il periodo dell'ora legale per gli anni 1990, 1991 e 1992 abbia inizio alle ore 1.00 del mattino, ora universale (UT), dell'ultima domenica di marzo, ossia: - nel 1990: il 25 marzo, - nel 1991: il 31 marzo, - nel 1992: il 29 marzo.
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