Art. 13
In vigore dal 21 dic 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
V. PAPANDREOU
(1) GU n. C 99 del 13. 4. 1987, pag. 65 e GU n. C 12 del 16. 1. 1989.
(2) GU n. C 328 del 22. 12. 1986, pag. 5.
(3) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 19.
(4) GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 216.
(5) GU n. 1 136 del 20. 5. 1974, pag. 1.
(1) GU n. L 191 del 19. 11. 1969, pag. 9.
(1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 10 gennaio 1989.
ALLEGATO I
Elenco di gruppi di materiali e oggetti da sottoporre a direttive specifiche
Materie plastiche, compresi vernici e rivestimenti
Cellulosa rigenerata
Elastomeri e gomma naturale
Carte e cartoni
Ceramiche
Vetro
Metalli e leghe
Legno, compreso il sughero
Prodotti tessili
Cere di paraffina e cere microcristalline
ALLEGATO II
Criteri sanitari da applicare all'elaborazione di direttive specifiche
1. Quando occorre, vengono stabiliti elenchi positivi di sostanze per i materiali e gli oggetti destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari. Si determina se una sostanza possa essere iscritta in un elenco positivo tenendo conto sia della quantità di sostanza che può passare nei prodotti alimentari sia della tossicità della sostanza stessa.
2. Una sostanza è iscritta nell'elenco positivo soltanto se, in condizioni normali o prevedibili di utilizzazione di un qualsiasi materiale o oggetto di cui fa parte, essa non può passare nei prodotti alimentari in quantità tale da poter presentare un pericolo per la salute umana.
3. Per alcuni materiali può essere appropriato stabilire un elenco positivo, dato che tale elenco non presenterebbe un interesse concreto per la protezione della salute umana. In questi casi, occorre determinare tutte le sostanze per le quali devono essere stabiliti limiti specifici di migrazione onde evitare che dette sostanze passino nei prodotti alimentari in quantità tali da presentare un pericolo per la salute. I criteri di cui ai punti 1 e 2 si applicano anche a queste sostanze.
4. Tutte le sostanze sono oggetto di una sorveglianza continua e di un riesame quando nuove informazioni scientifiche o una nuova valutazione dei dati scientifici esistenti lo giustifichino.
5. Quando una dose giornaliera accettabile o una dose giornaliera tollerabile è fissata per una sostanza particolare, occorre prevedere la necessità di fissare un limite specifico di migrazione per evitare che questa dose venga superata. Quando tale limite specifico di migrazione è fissato per una sostanza, occorre tenere debitamente conto delle altre possibili fonti di esposizione della sostanza.
6. In determinati casi, la determinazione di un limite specifico di migrazione per una sostanza può non essere il metodo più valido per proteggere la salute umana. In questi casi, la necessità di proteggere la salute umana prevale di fronte a qualsiasi altra considerazione al momento di determinare le azioni adeguate da prevedere.
ALLEGATO III
TABELLA DI CORRISPONDENZA
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
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