Art. 2

In vigore dal 14 dic 1988
Ai sensi della presente direttiva si intendono per: a) prodotti a base di carne: i prodotti lavorati a partire da carne o con carne che è stata sottoposta ad un trattamento per cui la superficie di taglio a cuore permette di constatare la scomparsa delle caratteristiche delle carni fresche. Tuttavia non sono considerati prodotti a base di carne: i) le carni che sono state trattate soltanto con freddo, le quali restano disciplinate dalle norme della direttiva 64/433/CEE, ii) i prodotti non rispondenti alla definizione del primo comma; questi prodotti sono disciplinati dalla direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni e che modifica le direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE (12). 3. Inoltre non rientrano nel settore di applicazione della presente direttiva: i) gli estratti di carne, i consommé di carne, i brodi di carne e le salse di carne nonché i prodotti analoghi, senza frammenti di carne; ii) le ossa intere, frantumate o macinate, i peptoni di carne, le gelatine animali, le farine di carni, le cotenne in polvere, il plasma sanguigno, il sangue essiccato, il plasma sanguigno essiccato, le proteine cellulari, gli estratti di ossa e i prodotti analoghi; iii) i grassi fusi provenienti dai tessuti animali; iv) gli stomaci, le vesciche e le budella, puliti e lavati, salati o essiccati; b) i) carni: le carni di cui: - all'articolo 1 della direttiva 64/433/CEE, - all'articolo 1 della direttiva 71/118/CEE, - all'articolo 1 della direttiva 72/461/CEE, - all' della direttiva 72/462/CEE, - all' della direttiva 88/657/CEE; ii) carni fresche: le carni fresche di cui rispettivamente allarticolo I delle direttiva 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/46l/CEE e all' della direttiva 72/462/CEE nonché le carni che rispondono alle prescrizioni della direttiva 88/657/CEE: c) preparazioni di carne: preparazioni conformi alle condizioni dell'articolo 3 della direttiva 88/657/CEE: d) trattamento: il riscaldamento, la salatura in superficie, la salatura in profondità o l'essiccazione delle carni fresche, associate o no ad altre derrate alimentari, oppure la combinazione di questi procedimenti; e) riscaldamento: l'utilizzazione del calore secco o umidó; f) salatura in superficie: l'utilizzazione di sali; g) salatura in profondità: la diffusione di sali nella massa del prodotto; h) stagionatura: trattamento delle carni crude salate, applicato in condizioni climatiche tali da provocare, nel corso di una riduzione lenta e graduale dell'umidità, l'evoluzione dei processi di fermentazione o enzimatici naturali comportanti nel tempo modifiche che conferiscono al prodotto caratteristiche organolettiche tipiche e ne garantiscono la conservazione e la salubrità in condizioni normali a temperature ambiente; i) essiccazione: la riduzione naturale o artificiale dell'umidità; j) piatti cucinati: prodotti a base di carne corrispondenti a preparazioni culinarie, cotte o precotte, per la cui conservazione non sono impiegati additivi di conservazione, condizionati; k) paese speditore: lo Stato membro dal quale i prodotti a base di carne sono spediti in un altro Stato membro; l) paese destinatario: lo Stato membro cui sono spediti i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro; m) partita: il quantitativo di prodotto a base di carne scortato dallo stesso certificato sanitario; n) confezionamento: l'operazione destinata a realizzare la protezione di un prodotto a base di carne mediante un primo involucro o un primo contenitore posti a diretto contatto con il prodotto, nonché il primo involucro o il primo contenitore stesso; o) imballaggio: l'operazione consistente nel porre in un contenitore uno o più prodotti a base di carne confezionati o no, nonché il contenitore stesso; p) contenitore ermeticamente chiuso: contenitore destinato a proteggere il contenuto contro l'introduzione di microrganismi durante e dopo il trattamento mediante calore e impenetrabile all'aria. Articolo 31. Ogni Stato membro vigila affinché siano spediti dal suo territorio verso il territorio di un altro Stato membro unicamente i prodotti a base di carne che rispondono alle seguenti condizioni generali, fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 3: 1) devono essere stati preparati in uno stabilimento riconosciuto e ispezionato in conformità dell'articolo 7; 2) devono essere stati preparati, immagazzinati e trasportati conformemente all'allegato A e, se sono immagazzinati in un magazzino frigorifero distinto dallo stabilimento, tale magazzino dev'essere riconosciuto e ispezionato conformemente all'articolo 8 della direttiva 64/433/CEE; 3) devono essere stati preparati: a) con carni fresche, definite all', lettera b), punto ii), fermo restando che tali carni possono provenire: i) conformemente alle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE, dallo Stato membro nel quale si effettua la preparazione o da qualsiasi altro Stato membro. Le carni suine riconosciute trichinate non devono essere utilizzate per la fabbricazione di prodotti a base di carne; ii) conformemente all'articolo 5 bis della direttiva 72/461/CEE, dallo Stato membro nel quale la preparazione è effettuata; iii) conformemente alla direttiva 72/462/CEE, da un paese terzo, direttamente o tramite un altro Stato membro; iv) conformemente all'articolo 15 della direttiva 71/118/CEE, da un paese terzo, purché: - i prodotti ottenuti da tali carni soddisfino alle esigenze della presente direttiva; - tali prodotti non siano sottoposti alla bollatura sanitaria di cui all'allegato A, capitolo VI: - gli scambi intracomunitari di tali prodotti continuino ad essere sottoposti alle disposizioni nazionali di ogni Stato membro; b) con le carni di cui all'articolo 5, lettera a) della direttiva 64/433/CEE; 4) devono essere stati preparati con carni fresche rispondenti ai requisiti dell'allegato A, capitolo III; 5) devono essere stati sottoposti, conformemente all'allegato A, capitolo IV, a un controllo da parte dell'autorità competente e, qualora si tratti di un contenitore ermeticamente chiuso, effettuato conformemente alle prescrizioni che saranno fissate, secondo le procedure previste all'articolo 18, entro il 31 marzo 1990; 6) devono sodisfare alle condizioni di cui all'articolo 4; 7) quando si ha confezionamento o imballaggio, devono essere confezionati e imballati conformemente all'allegato A, capitolo V; 8) devono essere muniti di bollo sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VI; 9) devono essere accompagnati, nel trasporto verso il paese destinatario, da un certificato sanitario, conformemente all'allegato A, capitolo VII. Questa prescrizione non è applicabile ai prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento di cui all'allegato B, capitolo II, punto I, lettera a), primo trattino se il bollo sanitario è applicato ad essi in modo indelebile, conformemente alle prescrizioni da stabilire secondo la procedura prevista all'articolo 18; 10) devono essere immagazzinati e trasportati verso il paese destinatario in condizioni sanitarie soddisfacenti, conformemente all'allegato A, capitolo VIlI. 2. I prodotti a base di carne non possono essere stati sottoposti a radiazioni ionizzanti, a meno che ciò sia giustificato da motivi di ordine medico e che sul prodotto e sul certificato sanitario sia chiaramente indicata tale operazione. 3. Gli Stati membri vigilano affinché, oltre ai requisti generali di cui ai paragrafi 1 e 2, i prodotti a base di carne rispondano alle seguenti condizioni: a) devono essere stati preparati mediante riscaldamento, salatura in profondità o essiccazione; tali procedimenti possono essere combinati con l'affumicatura o la stagionatura, se del caso in condizioni microclimatiche particolari, ed associati, in particolare, a taluni additivi tecnologici di salatura in profondità, nell'osservanza dell'articolo 13. Essi possono anche essere associati ad altri prodotti alimentari e a condimenti; b) possono essere ottenuti con un prodotto a base di carne o una preparazione di carne. Articolo 4Per i prodotti a base di carne che non possono essere conservati a temperatura ambiente, il produttore deve indicare ai fini del controllo, in modo visibile e leggibile sull'imballaggio del prodotto, la temperatura alla quale il prodotto deve essere trasportato e immagazzinato e la durata per cui è garantita la sua conservazione. Articolo 5Gli articoli 3 e 4 non si applicano ai prodotti a base di carne che vengono importati con l'autorizzazione del paese destinatario per usi diversi dal consumo umano; in tal caso, il paese destinatario controlla che tali prodotti non vengano impiegati per scopi diversi da quelli per cui sono stati inviati in tale paese. Articolo 6Gli Stati membri assicurano che gli scambi intracomunitari di piatti cucinati siano disciplinati dalle diposizioni previste per i prodotti a base di carne e che questi piatti soddisfino inoltre le prescrizioni dell'allegato B, capitolo III. Articolo 71. Ciascuno Stato membro stabilisce un elenco degli stabilimenti da esso riconosciuti, dotati di un numero di riconoscimento veterinario. Esso comunica tale elenco agli altri Stati membri e alla Commissione. Uno Stato membro riconosce uno stabilimento solo se esso soddisfa ai requisiti della presente direttiva. Lo Stato membro revoca il riconoscimento se le condizioni di quest'ultimo non sono più rispettate. Lo Stato membro in questione tiene conto delle conclusioni di un eventuale controllo effettuato ai sensi dell'articolo 8. Gli Stati membri e la Commissione vengono informati del ritiro del riconoscimento. 2. Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere effettuate dall'autorità competente. L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni della presente direttiva. 3. Uno Stato membro, qualora ritenga, segnatamente in seguito ad una delle ispezioni di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, che le disposizioni per il riconoscimento non siano o non siano più rispettate in uno stabilimento ubicato in un altro Stato membro, ne informa la competente autorità centrale di tale Stato. Quest'ultima prende tutte le misure necessarie e comunica alla competente autorità centrale del primo Stato membro le decisioni prese con le relative motivazioni. Qualora nutra il timore che tali misure non vengano. prese o non siano sufficienti, il primo Stato membro esamina, insieme allo Stato membro interessato, i mezzi per ovviare alla situazione, se del caso con una visita in loco. Gli Stati membri interessati informano la Commissione sulle controversie e sulle soluzioni adottate. Se tali Stati membri in questione non possono raggiungere un accordo, uno di essi ne investe entro un termine ragionevole la Commissione, che incarica uno o più esperti veterinari di esprimere un parere. Tenuto conto di tale parere o del parere espresso ai sensi dell'articolo 8, gli Stati membri possono essere autorizzati, secondo la procedura prevista all'articolo 18, a rifiutare provvisoriamente l'introduzione nel proprio territorio di prodotti a base di carne provenienti da tale stabilimento. L'autorizzazione può essere revocata,tenuto conto di un nuovo parere elaborato da uno o più esperti veterinari, secondo la procedura prevista all'articolo 18. Gli esperti veterinari devono avere la cittadinanza di uno Stato membro diverso da quelli in causa. Le modalità generali d'applicazione del presente paragrafo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 18. Articolo 8L'articolo 9 della direttiva 64/433/CEE si applica, mutatis mutandis, agli stabilimenti di cui all'articolo 7. Articolo 9In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso, conformemente alla procedura prevista all'articolo 18, che talune disposizioni della presente direttiva non siano applicabili ad alcuni prodotti che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne, di prodotti a base di carne o di preparazione di carne è minima. Tali deroghe possono riguardare esclusivamente: a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I e dall'allegato B, capitolo I; b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato A, capitolo IV: c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria e al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 8) e 9); Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto. Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano affinché tutti i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari siano prodotti sani, preparati con carni fresche, prodotti a base di carne o di prodotti di cui alle direttiva 88/657/CEE. Articolo 10Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1o luglio 1990, stabilisce le disposizioni applicabili ai prodotti di cui all', lettera a), terzo comma.
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