Art. 11

In vigore dal 14 dic 1988
Gli Stati membri curano che i prodotti a base di carne siano sottoposti ad un controllo da effettuarsi dagli stabilimenti di cui all'articolo 7 sotto il controllo periodico del servizio ufficiale, per accertare che tali prodotti rispondano ai requisiti della presente direttiva. Articolo 121. Fatti salvi gli articoli 7 e 8, un paese destinatario può verificare che ogni spedizione di prodotti a base di carne, esclusi i prodotti a base di carne di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, seconda frase, sia accompagnata dal certificato sanitario conforme all'allegato A, capitolo VII. 2. Qualora esistano seri motivi di presumere irregolarità, il paese destinatario può procedere in modo non discriminatorio a controlli per verificare che siano rispettati i requisiti previsti dalla presente direttiva. 3. I controlli si effettuano normalmente nel luogo di destinazione delle merci o in qualsiasi altro luogo appropriato, purché la scelta di tale luogo causi il minor numero possibile di inconvenienti all'inoltro delle merci. I controlli di cui ai paragrafi 1 e 2 non possono provocare, nell'inoltro o nell'immissione sul mercato delle merci, ritardi indebiti che potrebbero compromettere la qualità dei prodotti a base di carne. 4. Sel nel corso di un controllo effettuato in base al paragrafo 2 si constata che i prodotti a base di carne no soddisfano alle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente del paese destinatario può lasciare allo speditore, al destinatario o al loro mandatario la scelta tra il rinvio della merce o il suo impiego per altri scopi, purché non vi si frappongano considerazioni di carattere sanitario, o, nel caso contrario, la distruzione della spedizione. Vanno adottate in ogni caso misure di sicurezza per prevenire l'impiego inadeguato di tali prodotti a base di carne. 5. a) Le decisioni prese dall'autorità competente vengono comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Su richiesta di questi ultimi, i motivi di dette decisioni sono loro comunicate immediatamente, per iscritto, con l'indicazione delle possibilità di appello previste dalla vigente legislazione e delle forme e dei termini in cui tali appelli devono essere presentati. b) Se le decisioni di cui alla lettera a) sono fondate sulla diagnosi di una malattia contagiosa o infettiva o di un'alterazione tale da costituire un pericolo per la salute umana, esse sono immediatamente comunicate alla competente autorità centrale dello Stato membro dove ha avuto luogo la produzione e alla Commissione. c) In seguito a tale comunicazione, possono essere prese opportune misure secondo la procedura prevista all'articolo 18, intese in particolare a coordinare le misure adottate in altri Stati membri per i prodotti a base di carne in causa. Articolo 13In attesa dell'elaborazione, nell'ambito della legislazione comunitaria sugli additivi, dell'elenco dei prodotti alimentari, a cui possono essere aggiunti gli additivi il cui impiego è autorizzato e della determinazione delle condizioni di detta aggiunta e, se del caso, di una limitazione quanto alla finalità tecnologica della loro utilizzazione, le regolamentazioni nazionali nonché gli accordi bilaterali che esistono alla data della messa in applicazione della presente direttiva e che limitato l'utilizzazione di additivi nei prodotti oggetto della presente direttiva rimangono applicabili nel rispetto delle disposizioni generali del trattato, a condizione che siano applicati indistintamente alla produzione nazionale ed agli scambi. Fino a che detto elenco sarà redatto rimangono in vigore le regolamentazioni nazionali e gli accordi bilaterali che disciplinano l'impiego di additivi per i prodotti oggetto della presente direttiva, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato e della vigente normativa comunitaria in materia di additivi. Articolo 14Gli allegati sono modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Articolo 15Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, prende anteriormente al 1o gennaio 1991 una decisione concernente l'incorporazione di amido di proteine di origine animale o vegetale nei prodotti a base di carne, nonché le percentuali massime da autorizzarsi dal punto di vista tecnologico. Fino all'adozione di detta decisione rimangono applicabili, nel rispetto delle disposizioni generali del trattato e, in particolare, a condizione che siano indistintamente applicate ai prodotti nazionali ed ai prodotti importati, le vigenti regolamentazioni nazionali che limitano l'impiego delle sostanze sudette, nonché gli accordi bilaterali conclusi alla data della notifica della presente direttiva e relativi a tale incorporazione, senza pregiudizio, tuttavia, delle iniziative per il loro ravvicinamento secondo una procedura comunitaria. Gli Stati membri che autorizzano tale incorporazione assicurano che dell'incorporazione e dei prodotti incorporati di cui al primo comma sia fatta menzione sull'eti- chetta, conformemente alle prescrizioni della direttiva 79/112/CEE. Gli Stati membri che autorizzano l'incorporazione di proteine di origine vegetale come sostituto della carne devono assicurare che l'etichetta non comporti nessuna menzione che possa indurre l'utilizzatore a ritenere che il prodotto a base di carne sia ottenuto a partire da carne o con carne. Articolo 161. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva. 2. Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui prodotti a base di carne non possono essere messi in circolazione, conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, il diritto di ottenere il parere di un esperto. Ciascuno Stato membro provvede affinché gli esperti possano stabilire se le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 4 siano state soddisfatte, prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distruzione dei prodotti a base di carne stessi. L'esperto deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso dal paese speditore o dal paese destinatario. Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti che potranno essere incaricati di fornire tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri. Articolo 171. Fino all'attuazione delle disposizioni comunitarie relative alle importazioni di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi, gli Stati membri applicano a dette importazioni disposizioni che non devono essere più favorevoli di quelle che regolano gli scambi intracomunitari. A tale scopo le importazioni devono provenire da uno stabilimento che rispetti almeno i requisiti di cui agli allegati A e B. Per assicurare l'applicazione uniforme di queste disposizioni, esperti veterinari degli Stati membri e della Commissione effettuano controlli in loco. Gli esperti degli Stati membri incaricati di questi controlli sono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. Questi controlli sono effettuati per conto della Comunità, la quale assume le spese degli stessi. Tuttavia gli Stati membri sono autorizzati a continuare le ispezioni previste dalle disposizioni nazionali per gli stabilimenti dei paesi terzi di prodotti a base di carne, i quali non abbiano subito una ispezione secondo la procedura comunitaria. Viene elaborato, secondo la procedura prevista all'articolo 18, un elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti previsti negli allegati A e B. 2. I certificati d'igiene e di salubrità che accompagnano i prodotti al momento della loro importazione, nonché la forma e la natura della bollatura sanitaria di cui sono oggetto i prodotti, devono corrispondere ad un modello da determinare secondo la procedura prevista all'articolo 18.» Gli allegati A e B della direttiva 77/99/CEE sono sostituiti dagli allegati A, B e C della presente direttiva. Articolo 3 Gli stati membri mettono in vigore le disposizion ilegislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 1990 e, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni relative alle carni e preparazioni di cui alla direttiva 88/657/CEE, entro il 1o gennaio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tuttavia la Repubblica ellenica dispone di un termine supplementare fino al 31 dicembre 1992 per conformarsi all'eccezione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9) della direttiva 77/99/CEE. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1988. Per il Consiglio Il Pre (1) GU n. C 349 del 31. 12. 1985, pag. 43. (2) GU n. C 46 del 23. 2. 1987, pag. 127. (3) GU n. C 189 del 28. 7. 1986, pag. 35. (4) GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 10. (5) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. (6) GU n. L 357 del 19. 12. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1. (8) GU n. L 144 del 29. S. 1986, pag. 38.(9) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. (10) GU n. L 279 del 2. 10. 1987, pag. 27.(11) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4.(12) GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. !ALLEGATO A CAPITOLO I CONDIZIONI CENERAll PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI Gli stabilimenti devono avere almeno, fatte salve le condizioni specifiche di cui all'allegato B: 1. per i locali nei quali le carni fresche o i prodotti a base di carne vengono ricavati, trattati o immagazzinati o nei quali vengono immagazzinate le preparazioni di carni: a) un pavimento di materiali impermeabili, facili da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; le acque devono essere incanalate verso pozzetti muniti di griglia e sifone per evitare i cattivi odori. Tuttavia gli stabilimenti devono avere: - nel caso dei locali in cui sono immagazzinate carni, preparazioni di carne o prodotti a base di carne refrigerati, un pavimento in materiali impermeabili, facile da pulire e disinfettare ed imputrescibile, sistemato in modo da consentire una facile evacuazione dell'acqua; - nel caso dei locali in cui sono immagazzinati carni, prodotti a base di carne o preparazioni di carne congelati, pavimenti impermeabili ed imputrescibili; b) pareti lisce, in materiali solidi e impermeabili, rivestite con materiale lavabile e chiaro fino ad un'altezza di almeno due metri e almeno fino all'altezza di immagazzinamento nei locali di refrigerazione e nei depositi; angoli e spigoli devono essere arrotondati o comunque rifiniti in modo analogo, tranne nei locali di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettere a) e b) ; c) pone in materiali inalterabili e, se di legno, ricoperte da entrambi i lati da un rivestimento impermeabile e liscio; d) materiali isolanti imputrescibili ed inodori; e) un adeguato sistema di ventilazione e, se necessario, di estrazione del vapore; f) una sufficiente illuminazione naturale o artificiale, che non modifichi i colori; g) un soffitto pulito e facile da mantenere pulito: in sua mancanza, la superficie interna della copertura del tetto deve soddisfare queste condizioni; 2. il più vicino possibile ai posti di lavoro: a) un numero sufficiente di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e perla pulizia degli attrezzi di lavoro con acqua calda. I rubinetti non devono poter essere azionati a mano o con il braccio. Gli impianti per lavarsi le mani devono essere provvisti di acqua corrente fredda e calda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata, di prodotti per la pulizia e la disinfezione, nonché di asciugamani da potersi usare soltanto una volta; b) dispositivi per la disinfezione degli attrezzi di lavoro con acqua che deve avere una temperatura minima di + 82 oC. Il dispositivo per la pulizia e la disinfezione degli attrezzi di lavoro non è richiesto qualora tale pulizia avvenga in una macchina situata in un locale separato dai posti di lavoro; 3. adeguati dispositivi di protezione contro animali nocivi quali insetti, roditori; 4. a) dispositivi e utensili di lavoro, ad esempio tavoli di sezionamento, piani di sezionamento amovibili, recipienti, nastri trasportatori o seghe, in materiale resistente alla corrosione che non alterino le carni, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carni e siano facilmente lavabili o disinfettabili. L'uso del legno è vietato: b) utensili ed apparecchiature di materiale resistente alla corrosione, conformi alle norme igieniche per: - la manipolazione delle carni, dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne; - la sistemazione dei recipienti usati per detta carne e detti prodotti a base di carne o le preparazioni dicarne inmodo daimpedire che le carni, i prodotti a base di carne, le preparazioni di carne o i recipienti vengano a diretto contatto con il suolo o con le pareti; c) attrezzature per manipolare in condizioni igieniche e proteggere le carni, i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne durante le operazioni di carico e scarico; d) recipienti speciali a perfetta tenuta d'acqua, in materiali resistenti alla corrosione, muniti di coperchio e di un sistema di chiusura che impedisca qualsiasi prelevamento non autorizzato, per collocarvi le carni sezionate, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carne non destinati al consumo umano, oppure un locale che possa essere chiuso a chiave in cui tali carni, prodotti a base di carne o preparazioni di carne possano essere collocati se la loro quantità lo rende necessario o se essi non vengono rimossi o distrutti al termine di ogni giornata di lavoro. Allorché l'eliminazione di tali carni, prodotti a base di carne o prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE avviene mediante tubi di scarico, questi devono essere costruiti e installati in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne; 5. un impianto di refrigerazione che consenta di mantenere costantemente la carne, i prodotti a base di carne o i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE alla temperatura al centro prescritta dalle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE e dalla presente direttiva. Tale impianto deve essere provvisto di un sistema di drenaggio che permetta l'evacuazione dell'acqua condensata in modo che non comporti rischi di contaminazione della carne, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne; 6. un impianto che fornisca esclusivamente acqua potabile, ai sensi della direttiva 80/778/CEE, sotto pressione ed in quantità sufficiente;tuttavia, a titolo eccezionale, è autorizzato l'uso di acqua non potabile per la produzione di vapore, per la lotta antincendio e per il raffredamento delle macchine frigorifere, purché le relative condutture non permettano di usare tale acqua per altri scopi e non presentino alcun pericolo di contaminazione per le carni fresche, i prodotti a base di carne o le preparazioni di carne. Le tubature per l'acqua non potabile devono essere chiaramente distinguibili da guelle destinate all'acqua potabile; 7. un impianto che fornisca in quantità sufficiente acqua potabile calda, ai sensi della direttiva 80/778/CEE; 8. un impianto per l'evacuazione delle acque di scarico che risponda alle norme igieniche; 9. un locale sufficientemente attrezzato, che si possa chiudere a chiave, riservato all'uso esclusivo dell'autorità competente oppure, nei locali di deposito situati al di fuori dello stabilimento riconosciuto per la lavorazione di prodotti a base di carne o di preparazioni di carne, un luogo attrezzato e sistemato correttamente a disposizione di detta autorità; 10. attrezzature che permettano in qualsiasi momento di eseguire efficacemente i controlli previsti dalla presente direttiva; 11. un numero adeguato di spogliatoi, con pareti e pavimenti lisci, impermeabili e lavabili, sprovvisti di lavabi, docce e latrine a sciacquone con tutte le garanzie di igiene. Le latrine devono essere sistemate in modo da non immettere direttamente nei locali di lavoro. I lavabi devono essere forniti d'acqua corrente calda e fredda, oppure premiscelata all'opportuna temperatura, nonché di prodotti per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta; i rubinetti non devono essere del tipo azionabile a mano o con il braccio. Presso le latrine deve essere disponibile un numero sufficiente di questi lavabi; 12. un luogo e mezzi adeguati per la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto. Tuttavia, questo locale e questi mezzi non sono obbligatori qualora esistano disposizioni che impongano il lavaggio e la disinfezione dei mezzi di trasporto nei locali ufficialmente autorizzati. CAPITOLO II IGIENE DEL PERSONALE, DEI LOCALI, DEGLI UTENSILI E DELLE ATTREZZATURE NEGLI SIABlLIMENTI 13. richiesta una perfetta pulizia da parte del personale e per quanto concerne i locali, gli utensili e le attrezzature; a) il personale deve in special modo indossare abiti da lavoro e copricapo puliti e, se necessario, coprinuca; il personale addetto alla preparazione o alla manipolazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne o delle preparazioni di carne e ad altri trattamenti deve lavarsgiornata di lavoro e comunque ad ogni ripresa del lavoro; le persone che sono state a contatto con carni contaminate sono tenute a lavarsi immediatamente e in modo accurato mani e braccia con acqua calda e a disinfettarle; é vietato fumare nei locali di lavoro e di deposito; b) gli animali non sono ammessi nello stabilimento; i roditori, gli insetti e altri parassiti devono essere sistematicamente eliminati; c) gli utensili e le attrezzature utilizzati per la lavorazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne devono essere puliti e in buono stato di manutenzione; devono essere accuratamente puliti e disinfettati più volte nel corso della giornata di lavoro, al termine delle operazioni della giornata e prima di essere riutilizzati, ogni qualvolta siano stati insudiciati. Le macchine a produzione continua devono essere pulite almeno a lavorazione ultimata o in caso di dubbio sul loro stato di pulizia. 14. I locali, le attrezzature e gli utensili non possono essere adibiti ad usi diversi dalla lavorazione di carne fresca, di prodotti a base di carne e di preparazioni di carne. Tuttavia, essi possono essere adibiti alla lavorazione simultanea o in momenti differenti di altri prodotti alimentari previa autorizzazione dell'autorità competente purché si prendano tutte le misure atte ad evitare la contaminazione dei prodotti oggetto della presente direttiva nonchè la loro alterazione. 15. Le carni fresche, i prodotti a base di carne, le preparazioni di carne e gli ingredienti, nonché i recipienti che li contengono, non devono: - entrare in contatto diretto con il suolo, - essere collocati o manipolati in condizioni che rischino di inquinarli o danneggiarli. Bisogna provvedere affinché non vi sia alcun contatto tra le materie prime e i prodotti finiti. 16. Per tutti gli usi è obbligatoria l'utilizzazione di acqua potabile. 17. Èvietato spargere segatura o prodotti simili sul pavimento dei locali di lavoro e di deposito. 18. I detersivi, i disinfettanti e prodotti simili devono essere utilizzati in modo tale da evitare qualsiasi contatto con le apparecchiature, gli utensili, le carni fresche, i prodotti a base di carne e i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE. Una volta usati detti prodotti, le apparecchiature e gli utensili devono essere sciacquati accuratamente con acqua potabile. I prodotti per la manutenzione e la pulizia devono essere depositati nel luogo di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1,lettera g). 19. La lavorazione e la manipolazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne e dei prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE devono essere vietate alle persone che possono contaminarle. 20. Ogni persona occupata nella lavorazione e nella manipolazione di carni fresche e di prodotti a base di carne deve comprovare, mediante presentazione di un certificato medico, che nulla osta all'esercizio di tale attività. Il certificato medico deve essere rinnovato ogni anno a meno che, secondo la procedura prevista all'articolo 18, non venga riconosciuto un altro regime di controllo medico sanitario del personale, che offra le medesime garanzie. 21. In deroga al punto 4, lettera a), l'impiego di legno nei locali di affumicatura, di salatura in profondità, di stagionatura e di salamoia, di deposito dei prodotti a base di carne, nonché nel locale in cui si effettua la spedizione, è consentito qualora ciò sia indispensabile per ragioni di ordine tecnologico e sempreché non vi siano rischi di contaminazione per i prodotti. Introdurre palette di legno in tali locali è consentito solamente per il trasporto di prodotti a base di carne imballati ed unicamente per tale uso. 22. Le temperature nei locali o in una parte dei locali in cui vengono lavorate le carni fresche, i prodotti a base di carne e le preparazioni di carne devono consentire una produzione conforme alle norme igieniche; se del caso, questilocali o parti di essi devono essere provvisti di un impianto di climatizzazione. Nei locali per il sezionamento e la salatura in profondità, quando sono utilizzati, deve essere mantenuta una temperatura massima di + 12 oC. Nei locali per l'affettatura e il sezionamento e in quelli per il condizionamento di prodotti a base di carne destinati ad essere venduti preconfezionati deve essere mantenuta una temperatura massima di + 12 OG. È possibile una deroga alla temperatura prevista al terzo comma, con l'accordo dell'autorità competente, qualora quest'ultima lo ritenga possibile per ragioni tecnologiche di preparazione, in particolare nel caso di locali per l'affettatura, CAPITOLO III DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE CARNI FRESCHE DA UTILIZZARE PER LA PREPARAZIONE DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE 23. Le carni fresche che provengono da un macello, da un laboratorio di sezionamento, da un deposito frigorifero o da un altro stabilimento de trasformazione situati nel territorio del paese in cui si trova lo stabilimento in questione devono esservi trasportate in condizioni igieniche soddisfacenti, conformemente alle direttive di cui al'larticolo 2, eccettuate le disposizioni relative al piombaggio. 24. Al più tardi il 31 dicembre 1992 e fermo restando il punto 26, le carni che non rispondono alle condizioni di cui all' non possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati. Fino a tale data le carni che non rispondono alle condizioni di cui all', lettera c) possono trovarsi negli stabilimenti autorizzati soltanto a condizione di esservi immagazzinate in luoghi separati; esse devono essere utilizzate in luoghi o in momenti diversi dalle carni che rispondono a dette condizioni. L'autorità competente deve avere libero accesso in ogni momento ai depositi frigoriferi e a tutti i locali adibiti al lavoro, per verificare la scrupolosa osservanza delle sudette disposizioni. Le carni o carni fresche imballate devono essere immagazzinate in locali frigoriferi separati. 25. Le carni fresche destinate alla trasformazione devono essere depositate, subito dopo l'arrivo nello stabilimento e fino al momento della loro utilizzazione, conformemente alle direttive di cui ail'. 26. In deroga al punto 24 ed all', l'autorià competente può autorizzare negli stabilimenti la presenza di carni di specie animali diverse da quelle citate nelle direttive di cui al larticolo 2 per la lavorazione di prodotti a base di carne, purché siano ottenute conformemente alle norme nazionali e siano trasportate, trattate e conservate conformemente a quanto disposto nella presente direttiva. Gli scambi di tali prodotti sono soggetti alle condizioni di cui ail'articolo 3, paragrafo 1, punto 3, lettera a), punto iv). I prodotti elaborati negli stabilimenti che beneficiano di questa autorizzazione e destinati agli scambi intracomunitari possono essere ottenuti soltanto sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale e devono essere protetti da qualsiasi contaminazione e ricontaminazione. CAPITOLO IV CONIROLLO DELLA PRODUZIONE 27. Gli stabilimenti sono soggetti ad un controllo effettuato dalla autorità competente. Quest'ultima deve essere avvisata per tempo, prima che abbia inizio la lavorazione dei prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari. 28. Il controllo dell'autorità competente comprende le azioni seguenti: - controllo della publizia dei locali, degli impianti e degli utensili, nonché dell'igiene del personale, di cui al capitolo il; - controllo del registro d'entrata e di uscita delle carni fresche e dei prodotti a base di carne e delle preparazioni di carne; - ispezione sanitaria delle carni fresche e delle preparazioni di carne che verranno utilizzate per la lavorazione di prodotti destinati agli scambi intracomunitari e, nel caso previsto all'articolo 3, paragrafo 3,lettera b), dei prodotti a base di carne; - controllo dell'efficacia del trattmento dei prodotti a base di carne; - ispezione dei prodotti a base di carne al momento della loro uscita dallo stabilimento; esecuzione di qualsiasi prelievo necessario per effettuare esami di laboratorio; - compilazione e rilascio del certificato sanitario previsto al punto 40; - qualsiasi altro controllo ritenuto utile per l'osservanza della presente direttiva. I risultati dei vari controlli effettuati conformemente all' e all'allegato B, capitolo II e capitolo IIlI, punto 2, lettera b) e ali'articolo I2, a curá del produttore debbono essere conservati per due anni e presentati all'autorità competente ogniqualvolta questa lo richieda. 29. L'autorità competente deve controllare mediante apposite ispezioni se un prodotto a base di carne è stato elaborato con carne alla quale sono stati aggiunti altri prodotti alimentari, additivi alimentari o condimenti e inoltre se detto prodotto risponde ai criteri di produzione indicati dal produttore, in particolare se la composizione del prodotto corrisponde effettivamente alle menzioni che figurano nell'etichetta. 30. L'autorità competente deve in particolare vigilare affinché prodotti a base di carne e i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE elaborati con le carni fresche di cui all'articolo 5, lettere da c) a h) della direttiva 64/433/CEE non formino oggetto di scambi intracomunitari. CAPITOLO V CONFEZIONAMENTO E IMBALLAGGIO DEI PRODOTTI A BASE DI CARNE 31. Il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati nei locali a tal fine previsti ed in condizioni igieniche soddisfacenti. 32. Il confezionamento e l'imballaggio devono rispondere a tutte le norme igieniche e in particolare devono essere: - tali da non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti a base di carne, - tali da non trasmettere ai prodotti a base di carne sostanze nocive per la salute umana, - sufficientemente solidi per garantire una protezione efficace dei prodotti a base di carne. 33. Il confezionamento non può essere riutilizzato per prodotti a base di carne, ad eccezione di taluni speciali contenitori di terracotta e di vetro che possono essere riutilizzati previa efficace pulitura e disinfezione. 34.La lavorazione dei prodotti a base di carne nonchéle operazioni di confezionamento e d'imballaggio possono aver luogo nello stesso locale alle seguenti condizioni: a) il locale deve essere sufficientemente ampio e disposto in modo da assicurare l'igiene delle operazioni; b) immediatamente dopo la fabbricazione, il materiale di confezionamento e l'imballaggio devono essere racchiusi in un involucro protettivo sigillato; questo deve rimanere protetto da eventuali danni durante il trasporto allo stabilimento ed essere immagazzinato in condizioni igieniche in un locale separato dello stabilimento; c) i locali di deposito per i materiali da imballaggio devono essere protetri dalla polvere e dai parassiti e non comunicare attraverso l'atmosfera con locali contenenti sostanze che possano contaminare le carni fresche, i prodotti di cui alla direttiva 88/657/CEE o i prodotti a base di carne. Gli imballaggi non possono essere depositati sul pavimento; d) l'allestimento degli imballaggi è effettuato in condizioni igieniche prima dell'introduzione nel locale; è ammessa una deroga a questa condizione nel caso in cui l'imballaggio viene confezionato automaticamente, purché non esista alcun rischio di contaminazione dei prodotti a base di carne; e) gli imballaggi sono introdotti nel locale nel rispetto delle norme igieniche e sono impiegati immediatamente. Essi non possono essere manipolati dal personale addetto allalavorazione delle carni fresche, dei prodotti a base di carne non confezionati; f) immediatamente dopo l'imballaggio, i prodotti a base di carne devono essere trasferiti negli appositi locali di deposito. 35. Il produttore deve far figurare ai fini del controllo sul confezionamento o, nelle condizioni previste al punto 36, sull'etichetta dei prodotti a base di carne, in modo visibile e leggibile, le indicazioni seguenti, nella misura in cui non sono previste dalla direttiva 79/112/CEE: - qualora non risulti chiaramente dalla denominazione di vendita del prodotto, la specie o le specie animali da cui le carni sono stare ottenute e, in caso di mescolanza,la percentuale di ogni specie, - per gli imballaggi non destinati al consumatore finale, la data di preparazione, - l'elenco dei condimenti ed eventualmente quello degli altri prodotti alimentari. CAPITOLO VI BOLLATURA ED ETICHETTATURA 36. I prodotti a base di carne devono essere sottoposti a bollatura sanitaria,la quale viene effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente, al momento della fabbricazione o immediatamente dopo, in un punto chiaramente visibile e in maniera perfettamente leggibile e indelebile e in caratteri facilmente decifrabili. Il marchio sanitario può essere apposto sul prodotto stesso o sull'imballaggio, qualora il prodotto a base di carne sia provvisto di imballaggio individuale o su un'etichetta apposta a sua volta sull'imballaggio conformemente a quanto disposto al punto 39, lettera b). Tuttavia, qualora un prodotto a base di carne venga condizionato e imballato individualmente, è sufficiente che il marchio sia apposto sull'imballaggio. 37. Qualora i prodotti a base di carne provvisti di marchio sanitario conformemente a quanto disposto al punto 36 vengano successivamente imballati, il marchio sanitario deve essere apposto anche su tale imballaggio. 38. In deroga ai punti 36 e 37, l'apposizione del marchio sanitario sui prodotti a base di carne contenuti in unità di spedizione palettizzate, destinati ad essere successivamente elaborati o condizionati in uno stabilimento riconosciuto, nonè necessaria a condizione che: - sulla parte esterna delle unità contenenti i prodotti a base di carne venga apposto il marchio sanitario conformemente a quanto disposto al punto 39,lettera a) : - lo stabilimento speditore tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e dei luoghi di destinazione dei prodotti a base di carne spediti conformemente a quanto disposto al presente punto; - lo stabilimento ricevente tenga una registrazione separata dei quantitativi, dei tipi e della provenienza dei prodotti a base di carne ricevuti conformemente al presente punto; - il marchio sanitario sia distrutto all'atto dell'apertura di dette unità di spedizione, sotto la responsabilità dell'autorità competente; - sul lato esterno del grande imballaggio siano indicati chiaramente il luogo di destinazione e l'impiego previsto dei prodotti a base di carne, salvo quando l'imballaggio è trasparente. Tuttavia, se un'unità di spedizioni di prodotti a base di carne è contenuta in un imballaggio esterno trasparente,il marchio sanitario sull'imballaggio esterno non è richiesto qualora tale marchio sui prodotti condizionati sia chiaramente visibile attraverso l'imballaggio esterno. 39. a) Il marchio sanitario deve recare le seguenti indicazioni, racchiuse in un contorno ovale: i) sia: - nella parte superiore: l'iniziale o le iniziali del paese speditore in lettere maiuscole, vale a dire: B - D - DK - EL - ESP - IRL - I - L - NL - P - UK, seguito dal numero di riconoscimento dello stabilimento; - nella parte inferiore: una delle sigle: CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF: ii) sia: - nella parte superiore, il nome del paese speditore in lettere maiuscole, - al centro, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento, - nella parte inferiore, una delle sigle CEE - EEC - EEG - EOK - EWG - EOEF. b) Il marchio sanitario può essere apposto con un tampone ad inchiostro o a fuoco, sul prodotto, sul confezionamento o sull'imballaggio, oppure essere stampato o collocato su una etichetta. Se è apposto sull'imballaggio, deve essere distrutto all'apertura dell'imballaggio. La mancata distruzione del marchio può essere tollerata soltanto se l'imballaggio viene distrutto al momento dell'apertura. Per i contenitori ermeticamente chiusi il marchio deve essere applicato in maniera indelebile sul coperchio o sulla scatola. c) Il marchio sanirario può consistere anche in targhe tra di materiale consistente fissata in modo da essere inamovibile, conforme a tutte le norme igieniche e contenente le indicazioni precisate alla lettera a). CAPITOLO VII CERTIFICATO SANITARIO 40. L'esemplare originale del certificato sanitario che, esclusi i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, seconda frase, deve accompagnare i prodotti a base di carne durante il trasporto verso il paese destinatario deve essere rilasciato dall'autorità competente al momento della spedizione dei prodotti a base di carne. Il certificato sanitario deve corrispondere nella presentazione e nel contenuto al modello che figura nell'allegato C: deve essere redatto per lo meno nella lingua o nelle lingue ufficiali del paese destinatario e recare le informazioni previste. Esso deve con CAPITOLO VIII MAGAZZINAGGIO E TRASPORTO 41. I prodotti a base di carne devono essere immagazzinati nei locali previsti nell'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a) o in un magazzino frigorifero riconosciuto conformemente a quanto disposto dalla direttiva 64/433/CEE. I prodotti a base di carne che possono essere conservati a temperatura ambiente possono essere immagazzinati in depositi che si trovano al di fuori di uno stabilimento riconosciuto per la lavorazione di prodotti a base di carne se detti depositi sono riconosciuti dall'autorità competente a condizioni equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva. 42. I prodotti a base di carne per cui sono indicate determinate temperature di immagazzinaggio conformemente all'articolo 4 devono essere conservati a tali temperature. 43. I prodotti a base di carne devono essere spediti in modo che durante il trasporto siano efficacemente protetti contro possibili cause di danno o d'inquinamento, tenuto conto della durata e dei mezzi del trasporto, nonché delle condizioni atmosferiche. 44. I prodotti a base di carne devono essere trasportati in veicoli attrezzati in modo da assicurare, ove occorra, la protezione mediante il freddo,in particolare rispettando le temperature indicate conformemente all'articoAE ALLEGATO B CAPITOLO I CONDIZIONI SPECIALI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENII PER LA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI A BASE DI CARNE 1. A prescindere dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I, gli stabilimenti che fabbricano e confezionano prodotti a base di carne devono avere almeno: a) fino al 31 dicembre 1992 al più tardi, locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato: i) a regime frigorifero: - delle carni fresche ai sensi dell', lettera b), punto ii), nonché delle preparazioni di carne ai sensi dell', lettera c), - delle carni e preparazioni di carne diverse da quelle di cui al primo trattino, ii) a temperatura ambiente o, eventualmente, a regime frigorifero: - dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della presente direttiva; - di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni; b) a decorrere dal 1o gennaio 1993 al più tardi, locali adeguati sufficientemente vasti per il magazzinaggio separato: i) a regime frigorifero, delle carni fresche e delle preparazioni di carne; ii) a temperatura ambiente o, eventualmente, a regime frigorifero: - dei prodotti a base di carne rispondenti ai requisiti della direttiva; - di altri prodotti preparati in tutto o in parte con carni fresche; c) uno o più locali adeguati e sufficientemente vasti adibiti alla fabbricazione e al confezionamento; d) un locale che si possa chiudere a chiave adibito al deposito di certi ingredienti, come gli additivi; e) un locale per l'imballaggio, a meno che non siano soddisfatte le condizioni previste in materia nell'allegato A, capitolo V, punto 34, e per la spedizione; f) un locale per il deposito del materiale necessario per il condizionamento e per limballaggio; g) un locale per pulire gli attrezzi e utensili amovibili quali recipienti e uncini e un locale o armadio per sistemare gli attrezzi e utensili necessari per la pulizia e la manutenzione. 2. Secondo il tipo del prodotto in questione, lo stabilimento deve avere: a) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per l'eliminazione dell'imballaggio; b) un locale oppure, se non vi è alcun pericolo di contaminazione, un luogo per scongelare le carni fresche; c) un locale per le operazioni di sezionamento; d) un locale per riempire i recipienti prima che questi siano soggetti a un trattamento termico; e) un locale: - per la cottura: le installazioni destinate al trattamento termico devono essere munite di un termometro o teletermometro a registrazione; - per la sterilizzazione: le autoclavi devono essere munite di un termometro e teletermometro a registrazione nonché di un termometro di controllo a lettura diretta; le autoclavi devono essere munite di un manometro; f) un locale destinato alla fusione dei grassi; g) un locale o un'installazione per l'affumicatura; h) un locale per l'essiccazione e per la stagionatura; i) un locale per la dissalazione, il bagno e altri trattamenti dei budelli naturali; j) un locale per la pulitura preliminare delle derrate necessarie all'elaboraziok) un locale per la salatura in profondità munito, se necessario, di un dispositivo per la climiatizzazione atto a mantenere la temperatura prevista nell'allegato A, capitolo II, punto 22: l) un locale, se necessario, per la pulitura preliminare dei prodotti a base di carne destinati all'affettamento, al sezionamento e al confezionamento; m) un locale per l'affettatura o il sezionamento e per il confezionamento dei prodotti a base di carne destinati ad essere commercializzati preconfezionati, munito, se necessario, di un dispositivo per la climatizzazione; n) un impianto che consenta di avviare igienicamente le scatole per conserve verso la sala di lavoro; o) un dispositivo per la pulizia efficace delle scatole e dei contenitori analoghi dopo il riempimento; p) un dispositivo per il lavaggio con acqua potabile, abbastanza calda per eliminare i grassi dai contenitori dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione in autoclave; q) un locale adatto o un luogo appropriato per raffredare e asciugare i recipienti dopo il trattamento termico; r) impianti per l'incubazione dei prodotti a base di carne in recipienti ermeticamente chiusi e prelevati come campioni; s) apparecchiature apposite per verificare la tenuta dei recipienti e illoro stato di conservazione. Tuttavia, se i dispositivi utilizzati non rischiano di presentare inconvenienti per le carni fresche o i prodotti a base di carne, le operazioni previste in locali separati di cui alle lettere e) ed f) possono essere svolte in un locale comune. Le operazioni svolte nei locali di cui alle lettere c), d), e), g), ed m) possono essere eseguite nel locale previsto al punto 1, lettera c), purché gli impianti costituiscano un ciclo unico di produzione a catena, senza interruzione delle operazioni, e garantiscano l'osservanza delle altre esigenze della direttiva e non vi sia alcun pericolo di contaminazione delle carni fresche o dei prodotti a base di carne. CAPITOLO II REQUISITI SPECIFICI PER I CONTENITORI ERMETICAMENTE CHIUSI Gli stabilimenti per la lavorazione dei prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi devono soddisfare ai seguenti requisiti oltre alle disposizioni generali: 1. l'autorità competente deve provvedere affinché, per quanto concerne i prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi: a) il responsabile dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante facciano controllare, mediante sondaggio, che: - si applichi, per i prodotti destinati ad essere immagazzinati a temperatura ambiente, un procedimento che consenta di ottenere un valore Fc uguale o superiore a 3,00 o, negli Stati membri in cui il ricorso a tale valore non è comune, un controllo del trattamento effettuato con una prova di incubazione di sette giorni a 37 oC o di dieci giorni a 35 oC; - si segua un procedimento termico rigoroso definito in funzione di importanti criteri quali la durata del riscaldamento, la temperatura, gli spostamenti durante il trattamento termico, il riempimento, ecc.; - i contenitori vuoti soddisfino alle norme di produzione; - si controlli la produzione giornaliera, ad intervalli precedentemente fissati, ai fini di garantire l'efficacia della chiusura; - si effettuino i necessari controlli e in particolare si utilizzino dispositivi di controllo per assicurarsi che i recipienti abbiano effettivamente subito un trattamento adeguato; - si effettuino i controlli necessari per garantire che l'acqua di raffredamento contenga un residuo di cloro dopo l'utilizzazione. Tuttavia gli Stati membri possono concedere una deroga all'ultimo requisito se l'acqua soddisfa alle condizioni della direttiva 80/778/CEE; - si eseguano prove d'incubazione su prodotti a base di carne in contenitori ermeticamente chiusi che hanno subito un trattamento mediante riscaldamento, in conformità del primo trattino; - si apponga sui recipienti un'indicazione che consenta di identificare i prodotti a base di carne che sono stati fabbricati contemporaneamente e nelle medesime condizioni; b) i prodotti contenuti in contenitori ermeticamente chiusi siano estratti dagli apparecchi di riscaldamento ad una temperatura sufficientemente elevata per garantire la rapida evaporazione dell'umidità e non vengano manipolati prima di essere completamente asciutti; c) le scatole che presentano formazione di gas siano sottoposte ad un esame complementare; d) i termometri di cui sono munite le apparecchiature per il trattamento termico siano verificati con l'aiuto di termometri tarati; 2. i contenitori devono: - essere scartati se danneggiati o difettosi; - essere puliti accuratamente immediatatamente prima del riempimento con il dispositivo di publizia di cui al capitolo I, punto 2, lettera o); non è consentito l'uso di acqua stagnante; - se del caso essere messi a sgocciolare per un periodo di tempo sufficiente dopo la pulizia e prima del riempimento; - se del caso essere lavati, dopo la chiusura ermetica e prima della sterilizzazione, con il dispositivo di lavaggio con acqua potabile, eventualmente abbastanza calda per eliminare i grassi, di cui al capitolo I, punto 2,lettera p); - dopo il trattamento termico, essere sottoposti a raffredamento in acgua che soddisfi i requisiti di cui al punto 1, lettera a), sesto trattino; - prima e dopo il trattamento termico, essere manipolati in modo tale da evitare qualsiasi danno o contaminazione; 3. gli Stati membri possono autorizzare l'aggiunta di determinate sostanze all'acqua delle autoclavi per evitare la corrosione delle scatole per conserve nonché per addolcire e disinfettare l'acqua. Un elenco di questi prodotti viene messo a punto secondo la procedura prevista all'articolo 18: 4. per il raffreddamento dei recipienti utilizzati per il trattamento termico gli Stati membri possono autorizzare l'uso di acqua in circolazione continua. Quest'acqua deve essere filtrata e trattata al cloro o sottoposta ad altro trattamento approvato secondo la procedura prevista all'articolo 18. Scopo di questo trattamento è di ottenere che l'acqua riciclata soddisfi le norme di cui all'allegato I, parte E della direttiva 80/778/CEE, in modo che questacqua non possa contaminare i prodotti e costituire un rischio per la salute umana. L'acqua in circolazione continua deve trovarsi in un circuito chiuso di modo che sia impossibile utilizzarla per altri fini; . sempreché non ci siano rischi di contaminazione, al termine di tutte le operazioni i pavimenti possono essere puliti con l'acqua utilizzata per raffredare i recipienti o con l'acqua delle autoclavi. CAPITOLO III REQUISTI PARTICOLARI PER LA FABBRICAZIONE DI PIATTI CUCINATI Indipendentemente dalle condizioni generali di cui all'allegato A, capitolo I e a seconda del tipo di produzione in questione: 1. a) se la fabbricazione dei piatti cucinati non è effettuata nel locale previsto a tale scopo al capitolo I, punto 1, lettera c), lo stabilimento deve disporre di un locale scparato per la produzione dei piatti cucinati; b) la produzione di piatti cucinati deve effettuarsi a temperatura controllata; 2. a) il responsabile dello stabilimento, il proprietario o il suo rappresentante devono far effettuare un regolare controllo igienico generale delle condizioni di produzione esistenti nello stabilimento, in particolare dei controlli microbiologici, conformemente al quarto comma. questi controlli devono essere effettuati sugli utensili, sugli impianti e sui macchinari in ogni fase della produzione e, se necessario, sui prodotti. Egli deve essere in grado, su richiesta del servizio ufficiale, di informare l'autorità competente o gli esperti veterinari della Commissione sulla natura,la periodicità e i risultati dei controlli effettuati a tal fine e indicare, se necessario, il nome del laboratorio di controllo. La natura, la frequenza e i metodi di campionamento e di esame batteriologico di questi controlli saranno precisati in un codice di buone pratiche in materia di igiene da elaborare secondo la procedura prevista all'articolo 18: b) l'autorità competente procede a regolari analisi dei risultati dei controlli previsti alla lettera a). Essa può, in funzione di questa analisi, far effettuare esami microbiologici complementari in tutte le fasi della produzione o sui prodotti. I risultati di queste analisi formano oggetto di una relazione le cui conclusioni o raccomandazioni sono comunicate al responsabile che provvede ad ovviare alle carenze constatate onde migliorare le condizioni di igiene; 3. inoltre, i piatti cucinati che siano stati cotti e che siano destinati alla vendita diretta ai consumarori: - devono essere confezionati immediatamente prima o dopo la cottura; - devono subire dopo le operazioni di cottura e di confezionamento un raffreddamento rapido in una sede isolata soddisfacente dal punto di vista igienico; - devono essere raffreddate per una durata inferiore o uguale a due ore tra la fine della cottura e il raggiungimento della temperatura di + 10 oC al centro; - devono, se del caso, essere congelati o surgelati immediatamente dopo il raffreddamento; 4. l'etichettatura dei piatti cucinati deve essere conforme alla direttiva 79/ 118/CEE. L'elenco degli ingredienti deve comprendere, per gli scopi della presente direttiva, la menzione delle specie animali incluse; 5. i piatti cucinati devono recare su uno dei lati esterni del condizionamento, oltre alle altre indicazioni già previste, la data di fabbricazione, iscritta molto chiaramente. ALLEGATO C CERTIFICATO SANITARIO PER I PRODOTTI A BASE DI CARNE (;) DESTINATI AD UNO STATO MEMBRO DELLA CEE N. ($) (=) Paese speditore: Ministero: Servizio: Rif.($): I. Identificazione di prodotti a base di carne Prodotti fabbricati con carni di: (specie animale) Natura dei prodotti (%): Natura dell'imballaggio: Numero delle parti o delle unità dell'imballaggio: Temperatura di magazzinaggio e di trasporto (& ): Durata di conservazione (& ): peso netto: II. Provenienza dei prodotti a base di carne Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario dello (degli) stabilimento(i) di trasformazione riconoscivto(i) (=): Se necessario: Indirizzo(i) e numero(i) di riconoscimento veterinario del (dei) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (=): III. Destinazione dei prodotti a base di cnme I prodotti sono spediti da: (luogo di spedizione) a: (paese di destinazione) con il seguente mezzo di trasporto (( (=:)) Nome e indirizzo dello speditore: Nome e indirizzo del destinatario: (;) Ai sensi dell' della direttiva 77/99/CEE. ($) Facoltativo. (=) In caso di trasbordo in uno stabilimento o un deposito frigorifero riconosciuto, l'autorità competente deve completare il certificato (numoro di registrazione, data, luogo, timbro e firma). (%) Eventuale menzione di un'irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico. (& ) Da completare in caso di indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE. (() Indicare, per i carri ferroviari e egli autocarri, i relativi numeridi immatricolazione; per gli aerei il numero del volo per le navi il nome della nave. IV. Attestato sanitario Il sottoscritto certifica: a) che i prodotti a base di carne di cui sopra sono stati preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne e in condizioni che rispondono alle norme previste dalla direttiva 77/99/CEE; b) i prodotti a base di carne sono/non sono (;) stati trattati conformemente all'allegato B, capitolo I, punto 1, lettera a), primo trattino della direttiva 77/99/CEE; c) i prodotti, confezionamenti o imballaggi sono stati sottoposti ad una bollatura comprovante che tali prodotti provengono tutti da stabilimenti riconosciuti (;); d) che i veicoli e attrezzi da trasporto, nonché le condizioni di carico della presente spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella direttiva 77/99/CEE; e) che le carni suine fresche utilizzate sono state/non sono state (;) sottoposte ad esame per l'individuazione della trichina. Fatto a addì (Luogo) (Data) (Firma) (Congnome in lettere maiuscole) (;) Gancellare la menzione superflua.
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