Art. 1
L'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 13 set 1988
1. Nella tabella, punto 2, lettera A, colonna 2 (« facoltà germinativa minima »), dopo la cifra 85 prevista per sementi certificate della prima riproduzione e della seconda riproduzione di talune specie, compresa l'avena sativa, è aggiunto il rinvio « (d) ».
2. Al punto 2, lettera B, è aggiunta la condizione seguente:
« (d) Nel caso delle varietà di avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo « avena nuda », gli Stati membri possono, sino al 30 giugno 1990, ridurre la facoltà germinativa minima al 75 % del seme puro. In tal caso, l'etichetta ufficiale reca l'indicazione « facoltà germinativa minima 75 % ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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