Art. 2
In vigore dal 26 lug 1988
1. Previa consultazione della Commissione, gli Stati membri addottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla sua notifica(6);.
2. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure prese per conformarsi alla presente direttiva.
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