Art. 2

In vigore dal 1 lug 1988
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1989. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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