Art. 2

1. A partire del 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono:

In vigore dal 22 giu 1988
- negare per un tipo di trattore l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE o l'omologazione di portata nazionale, - vietare la prima messa in circolazione dei trattori, se la velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico di tale tipo di trattore o di tali trattori rispondono alle prescrizioni della presente direttiva. 2. A partire dal 1o ottobre 1989, gli Stati membri: - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva, - possono negare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore la cui velocità massima per costruzione e le cui piattaforme di carico non rispondano alle prescrizioni della presente direttiva.
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1. A partire del 1o ottobre 1988, gli Stati membri non possono: (Art. 2 Direttiva (UE) 1988/412) — Testo vigente | Portale Normativo