Art. 2
In vigore dal 16 giu 1988
1. A decorrere dal 1g ottobre 1988 gli Stati membri non possono, per motivi attinenti all'inquinamento atmosferico con le emissioni di particelle inquinanti dei veicoli a motore:
- né rifiutare, per un tipo di veicolo dotato di un motore ad accensione spontanea, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE (11) o l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea,
se le emissioni di particelle inquinanti di questo tipo di veicolo a motore o di questi veicoli sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.
2. A decorrere dal 1g ottobre 1989 gli Stati membri:
- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino della direttiva 70/156/CEE, per un tipo di veicoli a motore ad accensione spontanea,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo a motore ad accensione spontanea,
le cui emissioni di particelle inquinanti non siano conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.
Tuttavia, per quanto concerne i tipi di veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea e ad iniezione diretta, tale data è rinviata al 1g ottobre 1994.
3. A decorrere dal 1g ottobre 1990 gli Stati membri possono vietare la prima immissione in circolazione dei veicoli a motore ad accensione spontanea se le loro emissioni di particelle inquinanti non sono conformi alle disposizioni degli allegati della direttiva 70/220/CEE, quali modificati dalla presente direttiva.
Tuttavia, per quanto concerne i veicoli dotati di un motore ad accensione spontanea e ad iniezione diretta, tale data è rinviata al 1g ottobre 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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