Art. 2

All'articolo 17 della direttiva 66/401/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

In vigore dal 13 giu 1988
« 3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura prevista all'articolo 21. »
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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eli:dir:1988:332:oj#art-2

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