Art. 10

In vigore dal 9 giu 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 1988. Per il Consiglio Il Presidente N. BLUEM (1) GU n. C 13 del 17. 1. 1987, pag. 5. (2) GU n. C 156 del 15. 6. 1987, pag. 190 e GU n. C 122 del 9. 5. 1988. (3) GU n. C 232 del 31. 8. 1987, pag. 1. (4) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 29. (5) GU n. L 358 del 18. 12. 1986, pag. 1. (1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1/67. (2) GU n. L 239 del 21. 8. 1987, pag. 1. ALLEGATO Programma per l'ispezione dei laboratori e la verifica delle ricerche Le disposizioni concernenti le ispezioni dei laboratori e la verifica delle ricerche sono quelle contenute negli allegati 4 (Guida per le procedure di controllo di conformità alla buona prassi di laboratorio) e 6 (Orientamenti per le ispezioni dei laboratori e la verifica delle ricerche) della relazione finale del gruppo OECD « Riconoscimento reciproco della valutazione di conformità alla BPL » del comitato « Ambiente » dell'OCSE (OECD ENV/CHEM/CM/87.7).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1988:320:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo