Art. 2
In vigore dal 3 mag 1988
Il Consiglio procede a un riesame dei requisiti previsti in materia di ispezione ante e post mortem in base ad una relazione della Commissione redatta prima del 1° gennaio 1991 secondo le informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 6 bis e accompagnata da eventuali proposte su metodi di controllo alternativi, in particolare a livello della produzione, che offrano garanzie equivalenti.
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