Art. 1
La direttiva 76/116/CEE è modificata come segue:
In vigore dal 22 mar 1988
1) il testo dell' è sostituito dal testo seguente:
" Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché l'indicazione " concime CEE " possa essere usata unicamente per i concimi che apppartengono ad uno dei tipi di cui all'allegato I e che sono conformi ai criteri stabiliti nella presente direttiva e negli allegati I, II e III. ";
2) all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo seguente:
" 3. I concimi liquidi possono essere commercializzati soltanto se accompagnati da opportune istruzioni. Esse devono riguardare in particolare la temperatura di immagazzinamento e la prevenzione di incidenti durante l'immagazzinamento. ";
3) all'allegato I è aggiunta la parte " C. Concimi liquidi " che figura nell'allegato della presente direttiva;
4) nell'allegato II, punto 1, lettera c) dopo il secondo comma sono inseriti i commi seguenti:
" Per i concimi liquidi, l'indicazione complementare del tenore di elementi fertilizzanti può essere fatta in termini approssimativamente equivalenti di peso rispetto al volume (kg per ettolitro o g per litro).
L'indicazione della quantità di concimi liquidi è espressa in massa. L'indicazione della quantità di concimi liquidi in volume è facoltativa. ";
5) all'allegato III, punto A.I sono aggiunti i prodotti e le tolleranze seguenti:
" Soluzione di concime azotato 0,6 % Soluzione di nitrato di ammonio e urea 0,6 %.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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