Art. 3
In vigore dal 22 mar 1988
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, addì 22 marzo 1988.
Per il Consiglio
Il Presidente
M. BANGEMANN
(1) GU n. C 20 del 27. 1. 1987, pag. 2.
(2) GU n. C 281 del 19. 10. 1987, pag. 176, e decisione del 9 marzo 1988 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. C 180 dell'8. 7. 1987, pag. 11.
(4) GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 15.
(5) GU n. L 233 del 30. 8. 1985, pag. 9.
(6) GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 171.
ALLEGATO I
« ALLEGATO I BIS
Metodo di misurazione del rumore nell'aria emesso dai tosaerba sul posto di guida
Il presente metodo si applica ai tosaerba con larghezza di taglio superiore a 120 cm e con sedile per l'operatore adeguatamente fissato su un componente della struttura del tosaerba.
Questi procedimenti tecnici sono conformi alle prescrizioni contenute nell'allegato II della direttiva 79/113/CEE, modificata dalla direttiva 81/1051/CEE (1); le disposizioni di tale allegato sono applicabili ai tosaerba con le modifiche ed aggiunte seguenti:
6. OPERATORE
Un operatore deve essere presente sul posto di guida.
6.2.1. Operatore in piedi
Non va preso in considerazione.
7.1. Disposizioni generali
La posizione del microfono è quella specificata al punto 7.3.
9.1. Disposizioni generali
Le condizioni d'installazione e di funzionamento del tosaerba sono quelle definite al punto 6.2. dell'allegato I.
9.2. Funzionamento del tosaerba munito di dispositivi regolabili
Non va preso in considerazione.
10.2.2. Facendo ricorso ai livelli di pressione acustica ponderata A, LpA
Qualora la misurazione venga eseguita mediante un fonometro, T sarà uguale a 5 secondi. Le misurazioni da effettuare sono 5. »
(1) GU n. L 376 del 30. 12. 1981, pag. 49.
ALLEGATO II
MODELLO PER L'INDICAZIONE DEL LIVELLO DI PRESSIONE ACUSTICA SUL POSTO DI GUIDA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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