Art. 1
L'allegato I parte B della direttiva 66/400/CEE è modificato come segue:
In vigore dal 8 gen 1988
1. Alla lettera b) è aggiunto il seguente punto cc):
« cc) Per le sementi della categoria « sementi di base », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare l'1,0. Per le sementi della categoria « sementi certificate », la percentuale in peso di materia inerte non deve superare lo 0,5. Per quanto concerne le sementi confettate delle due categorie, l'osservanza della rispettiva disposizione viene verificata su campioni prelevati, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, da sementi trasformate parzialmente decorticate (per strofinamento o frantumazione) ma non ancora confettate, fermo restando l'esame ufficiale delle purezza analitica minima sulle sementi confettate. »
2. È aggiunta la seguente lettera c):
« c) Altre condizioni speciali
Gli Stati membri provvedono a che nelle zone dichiarate indenni dalla rizomania in virtù di specifiche procedure comunitarie non possano essere introdotte sementi di barbabietole la cui percentuale in peso di materia inerte superi lo 0,5. ».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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