Art. 2

In vigore dal 22 dic 1987
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 novembre 1988. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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Art. 2 Direttiva (UE) 1988/126 — Testo vigente | Portale Normativo