Art. 1
In vigore dal 25 giu 1987
La presente direttiva si applica ai trattori definiti dall' della direttiva 74/150/CEE aventi le caratteristiche seguenti :
-altezza minima dal suolo, misurata nel punto più basso sotto gli assi anteriore o posteriore, tenendo conto del differenziale : non superiore a 600 mm ;
-carreggiata minima, fissa o variabile, dell'asse munito di pneumatici di maggiori dimensioni : inferiore a 1 150 mm ; supponendo che l'asse munito dei pneuma- tici più larghi sia regolato su una carreggiata di 1 150 mm al massimo, la carreggiata dell'altro asse deve poter essere regolata in modo che i bordi esterni dei pneumatici più stretti non superino i bordi esterni dei pneumatici dell'altro asse ; qualora i due assi siano muniti di cerchioni e di pneumatici delle stesse dimensioni, la carreggiata fissa o variabile dei due assi deve essere inferiore a 1 150 mm ;
-massa : compresa tra 600 e 3 000 kg, corrispondente al peso a vuoto del trattore di cui al punto 2.4 dell'allegato I della direttiva 74/150/CEE, compreso il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore, montato in conformità della presente direttiva, munito dei pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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