Art. 2

In vigore dal 6 feb 1987
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o settembre 1988. Essi ne informano immediatamente la Commissione. 2. A decorrere dalla notifica della presente direttiva, gli Stati membri provvedono ad informare la Commissione, in tempo utile per consentirle di esprimerle le proprie osservazioni, di qualsiasi progetto di disposizioni di ordine legislativo, regolamentare od amministrativo che essi intendono adottare nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:140:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo