Art. 3

In vigore dal 30 dic 1986
Anteriormente al 1o luglio 1995 il Consiglio riesamina, sulla base di una relazione della Commissione eventualmente corredata di proposte, le deroghe previste all', lettera d), della direttiva 72/461/CEE ed all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 72/462/CEE.
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