Art. 2
In vigore dal 23 dic 1986
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o gennaio 1987. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1987:112:oj#art-2