Art. 1

In vigore dal 22 dic 1986
Le autorità degli Stati membri adiscono, per parere, conformemente agli , i comitati menzionati all'articolo 8 della direttiva 75/319/CEE e all'articolo 16 della direttiva 81/851/CEE, prima di prendere una decisione riguardante un'autorizzazione, una revoca di autorizzazione, o, con riserva dell', paragrafo 2, una sospensione d'autorizzazione di immissione in commercio dei medicinali indicati nell'elenco figurante in allegato.
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Art. 1 Direttiva (UE) 1987/22 — Testo vigente | Portale Normativo