Art. 1

La direttiva 76/625/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 18 dic 1986
1) il testo dell', paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente: «1. Gli Stati membri effettuano nel 1987 e in seguito ogni cinque anni, in primavera, indagini sulle piantagioni di alberi da frutto esistenti sul loro territorio e destinate alla produzione di mele e pere da tavola, escluse le mele e le pere destinate unicamente ad usi diversi daquelli da tavola, di pesche, albicocche, arance, limoni e agrumi a frutti piccoli. Il rilevamento delle piantagioni di varietà di mele e pere destinate unicamente ad usi diversi da quelli da tavola è facoltativo. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, paragrafo 2, e degli articoli, 2, 3, 5 e 6, il gruppo degli agrumi a frutti piccoli (mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsumas [o sazuma], clementine, wilkings, e altri simili ibridi di agrumi) è considerato come una sola specie»; 2) il testo dell', paragrafo 1 A, ultimo comma, è sostituito dal testo seguente: «L'indagine relativa ai peschi e agli albicocchi deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo. L'indagine relativa agli aranci, ai limoni ed agli agrumi a frutti piccoli deve essere effettuata solamente in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo nella misura in cui una delle specie di agrumi di cui sopra esista in modo significativo sul territorio dello Stato membro interessato».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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