Art. 1

La direttiva 77/93/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 18 dic 1986
1) il testo dell', paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: «2. La presente direttiva non si applica ai dipartimenti francesi d'oltemare, alle isole Canarie, a Ceuta e a Melilla.»; 2) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o marzo 1987. Gli altri Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva nei confronti della Spagna e del Portogallo entro la stessa data.»; 3) l'allegato I è modificato come segue: a) nella parte A, lettera a), sono eliminati dall'elenco gli organismi seguenti: 9. Rhagoletis cingulata (Loew) 10. Rhagoletis fausta (Osten Sacken) 11. Rhagoletis pomonella )Walsh); b) nella parte A, lettera a), è aggiunto: «17. Trypetidae (non europee): a) Rhagoletis cingulata (Loew) b) Rhagoletis completa Cress c) Rhagoletis fausta (Osten Sacken) d) Rhagoletis pomonella (Walsh) e) Anastrepha fraterculus (Wied.) f) Anastrepha ludens (Loew) g) Anastrepha mombinpraeoptans h) Ceratitis rosa Karsch i) Dacus cucurbitae Coq j) Dacus dorsalis Hendel k) Altre Trypetidae nocive non presenti in Europa»; c) nella parte B, lettera a), sono eliminati dall'elenco i seguenti organismi: 2. Anastrepha fraterculus (Wied.) 3. Anastrepha ludens (Loew) 5. Dacus dorsalis Hendel; d) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 6, 7, 8, 11, 12, 14 e 15; e) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna (Minorca e Ibiza) e Portogallo (Azzorre e Madera)» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 10; f) nella parte B, lettera a), la menzione «Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 10 bis; g) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra; h) nella parte B, lettera c), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri da 1 a 5 bis; i) nella parte B, lettera d), la menzione «Spagna, Portogallo», è aggiunta nella colonna di destra; 4) l'allegato II è modificato come segue: a) nella parte A, lettera a), numero 10, la voce «Viteus vitifolii (Fitch.)» è sostituita con la voce «Dactulosphaira vitifoliae (Fitch.)»; b) nella parte B, lettera a), è aggiunta la voce seguente: «11. bis. Thaumetopoea pityocampa Schiff.Piante di Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementiSpagna (Ibiza)»; c) nella parte B, lettera a), la menzione «Spagna» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 2, 10 bis e 12; d) nella parte B, lettera a), la menzione «Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 6, 7, 8, 10, 10 bis e 12; e) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 1; f) nella parte B, lettera b), la menzione «Spagna, Francia, Italia, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza del numero 2; g) nella parte B, lettera c) la menzione «Spagna» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 4, 4 bis, 5 e 6; h) nella parte B, lettera c), la menzione «Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 4, 5 e 6; i) nella parte B, lettera c), è aggiunta la voce seguente: «6 bis. Phytophthora cinnamomi RandsAvocado (Persea Mill.), ad eccezione dei fruttiGrecia (Creta), Spagna, Italia (Sicilia e Calabria), Portogallo (Algarve)»; 5) l'allegato III è modificato come segue: a) nella parte B la menzione «Spagna, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra in corrispondenza dei numeri 1, 2, 9 e 10; b) nella parte B è aggiunta la seguente voce: «6 bis.Corteccia isolata di EucalyptusGrecia, Spagna, Francia, Italia, Portogallo»; 6) l'allegato IV è modificato come segue: a) nella parte B, numero 7 bis: - la menzione «Spagna» è aggiunta nella seconda colonna, punto A 1, e nella terza colonna dopo la menzione «Grecia»; - la menzione «Portogallo» è aggiunta nella seconda colonna, punto A 1, dopo la menzione «Italia» e nella terza colonna dopo la menzione «Lussemburgo»; b) nella parte B, numero 8, la menzione «Fortunella e Poncirus», è inserita nella colonna di sinistra dopo la menzione «Citrus», e la menzione «Spagna, Portogallo» nella colonna di destra; c) nella parte B, numeri 9 e 14, la menzione «Spagna (Minorca e Ibiza), Portogallo (Azzorre e Madera)» è aggiunta nella terza colonna; d) nella parte B, numero 17, la menzione «Spagna, Francia, Italia, Portogallo» è aggiunta nella colonna di destra; e) nella parte B, numero 18, la menzione «Spagna» è aggiunta nella terza colonna; f) nella parte B sono aggiunte le voci seguenti: «3 bis. Legname di EucalyptusIl legname è stato sottoposto a trattamento appropriato, prima della spedizione, ovvero è scortecciato ed è originario di una regione non contaminata da Phoracantha spp.Spagna, Grecia, Francia, Italia, Portogallo 5 bis. Vegetali di Pinus, ad eccezione dei frutti e delle sementiConstatazione ufficiale che i vegetali sono originari di regioni non contaminate da Thaumetopoea pityocampaSpagna (Ibiza)»
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